Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva definisce un quadro giuridico completo che la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha ulteriormente rafforzato affrontando i rischi emergenti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e aumentando la trasparenza della titolarità effettiva. Nonostante i risultati ottenuti nell’ambito di tale quadro giuridico, l'esperienza ha dimostrato che dovrebbero essere introdotti ulteriori miglioramenti per mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione per scopi criminosi.

(2)La principale sfida individuata per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 che stabiliscono gli obblighi per i soggetti obbligati, è la mancanza di applicabilità diretta delle norme stabilite in tali disposizioni e un approccio frammentato a livello nazionale. Sebbene esistano e siano in evoluzione da trent'anni, tali norme sono ancora attuate in modo non pienamente conforme alle esigenze di un mercato interno integrato. È pertanto necessario che le norme sulle materie attualmente disciplinate dalla direttiva (UE) 2015/849 che potrebbero essere direttamente applicabili dai soggetti obbligati interessati siano trattate nell'ambito di un regolamento al fine di conseguire l'auspicata uniformità di applicazione.

(3)Tale nuovo strumento fa parte di un pacchetto integrato volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il presente regolamento, la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e i regolamenti (UE) 2023/1113 (7) e (UE) 2024/ 1620 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio costituiranno insieme il quadro giuridico che disciplina gli obblighi in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT, compresa l'istituzione di un'autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA).

(4)Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate a livello dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero pertanto essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle iniziative intraprese a livello internazionale. L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad tenere in particolare considerazione le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e gli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i pertinenti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove opportuno, essere allineati alle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI») e alle successive modifiche di tali norme.

(5)Dall'adozione della direttiva (UE) 2015/849 i recenti sviluppi del quadro di diritto penale dell'Unione hanno contribuito a rafforzare la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha portato a un'interpretazione comune dei reati di riciclaggio e dei reati presupposto associati. La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) ha definito i reati finanziari che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che dovrebbero essere considerati a loro volta reati presupposto del riciclaggio di denaro. La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ha definito un'interpretazione comune del reato di finanziamento del terrorismo. Poiché tali concetti sono ora chiariti nel diritto penale dell'Unione, non è più necessario che le norme AML/CFT dell'Unione definiscano il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. Il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT dovrebbe piuttosto essere pienamente coerente con il quadro di diritto penale dell'Unione.

(6)L'armonizzazione nel settore pertinente del diritto penale consente un approccio forte e coerente a livello dell'Unione alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro e i reati presupposto associati, compresa la corruzione. Al tempo stesso, tale approccio garantisce che gli Stati membri che hanno adottato un approccio più ampio alla definizione delle attività criminose che costituiscono reati presupposto del riciclaggio di denaro possano continuare ad applicare tale approccio. Per tale motivo, in linea con la direttiva (UE) 2018/1673, qualsiasi coinvolgimento perseguibile nella perpetrazione di un reato presupposto di riciclaggio qualificato come reato conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere altresì considerato un'attività criminosa ai fini di tale direttiva e del presente regolamento.

(7)La tecnologia continua a evolversi, offrendo al settore privato l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti e sistemi per scambiare fondi o valore. Tale fenomeno, seppur positivo, può generare nuovi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto i criminali riescono continuamente a trovare modi per sfruttare le vulnerabilità al fine di occultare e trasferire fondi illeciti in ogni parte del mondo. I fornitori di servizi per le cripto-attività e le piattaforme di crowdfunding sono esposti all'uso improprio di nuovi canali per la circolazione di denaro illecito e si trovano nella posizione ideale per individuare tali movimenti e mitigare i rischi. L'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto essere esteso a tali soggetti, in linea con le norme del GAFI in materia di cripto-attività. Al tempo stesso, i progressi in materia di innovazione, come lo sviluppo del metaverso, offrono nuove vie per la commissione di reati e il riciclaggio dei relativi proventi. È pertanto importante vigilare sui rischi associati alla fornitura di prodotti o servizi innovativi, a livello dell'Unione o nazionale o a livello di soggetti obbligati.

(8Gli enti e le persone cui si applica il presente regolamento svolgono un ruolo cruciale in quanto custodi del sistema finanziario dell'Unione e dovrebbero pertanto adottare tutte le misure per attuare le prescrizioni del presente regolamento al fine di impedire ai criminali di riciclare i proventi delle loro attività illecite o di finanziare il terrorismo. Dovrebbero inoltre essere messe in atto misure per mitigare eventuali rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate.

(9)La definizione di intermediario assicurativo di cui alla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) comprende un'ampia gamma di persone fisiche o giuridiche che accedono all'attività di distribuzione assicurativa. Alcuni intermediari assicurativi accedono ad attività di distribuzione assicurativa sotto la piena responsabilità di imprese di assicurazione o di intermediari assicurativi e svolgono attività soggette alle loro politiche e procedure. Ove tali intermediari non riscuotono premi o importi destinati al cliente, al contraente dell'assicurazione o al beneficiario della polizza assicurativa, non sono in grado di effettuare efficacemente l'adeguata verifica o di individuare e segnalare operazioni sospette. Tenuto conto di tale ruolo limitato e del fatto che la piena applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT è garantita dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari assicurativi sotto la cui responsabilità prestano i servizi, gli intermediari che non gestiscono fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non dovrebbero essere considerati soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

(10)Le società di partecipazione che svolgono attività miste e che hanno almeno una filiazione che sia un soggetto obbligato dovrebbero essere esse stesse incluse come soggetti obbligati nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per garantire una supervisione coerente da parte dei supervisori finanziari, nei casi in cui le filiazioni di una società di partecipazione mista includano almeno un ente creditizio o un ente finanziario, la società di partecipazione stessa dovrebbe essere considerata un ente finanziario.

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