Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L'esperienza con l'attuale quadro di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che si basa marcatamente sull'attuazione nazionale delle misure AML/CFT, ha rivelato debolezze non soltanto per quanto riguarda il funzionamento efficiente di detto quadro dell'Unione ma anche per quanto concerne l'integrazione delle raccomandazioni internazionali. Tali carenze hanno determinato l'emergere di nuovi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, tanto in ragione dei rischi nel contesto del mercato interno quanto delle minacce esterne da esso affrontate.

(2)La natura transfrontaliera della criminalità e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione riguardo alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È necessario intensificare tali sforzi a livello dell’Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate in tale ambito. Inoltre, detta autorità dovrebbe rafforzare, mediante un approccio armonizzato, l'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare la supervisione e la cooperazione tra unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units — FIU) in materia di AML/CFT. Tale approccio è inteso a ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(3)Di conseguenza, dovrebbe essere istituita un'autorità dell'Unione per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, («Autorità»). La creazione dell'Autorità è fondamentale per assicurare una supervisione efficiente e adeguata dei soggetti obbligati che presentano un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rafforzando gli approcci comuni di supervisione per tutti gli altri soggetti obbligati e agevolando le analisi congiunte e la cooperazione tra le FIU.

(4)Il presente regolamento fa parte di un pacchetto completo volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Insieme, il presente regolamento, il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT.

(5)Per portare la supervisione AML/CFT a un livello efficiente e uniforme in tutta l'Unione, è necessario fornire all'Autorità i poteri seguenti: la supervisione diretta di un determinato numero di soggetti obbligati selezionati nel settore finanziario, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività; il monitoraggio, l'analisi e lo scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore finanziario; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore non finanziario, compresi gli organi di autoregolamentazione; e il coordinamento e il sostegno delle FIU.

(6)Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta in relazione ai soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e coordinamento per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione AML/CFT tra le FIU a livello dell’Unione. È pertanto necessario che l'Autorità combini indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che sia stabilita in linea con la dichiarazione congiunta e l'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate.

(7)Le disposizioni relative alla sede dell'Autorità dovrebbero essere stabilite in un accordo sulla sede tra l'Autorità e lo Stato membro in cui è ubicata la sede. L'accordo sulla sede dovrebbe stipulare le condizioni di stabilimento della sede e i vantaggi conferiti dallo Stato membro all'Autorità e al suo personale. L'accordo sulla sede dovrebbe essere concluso in tempo utile prima che l'Autorità inizi a operare.

(8)Nel selezionare la sede dell’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio devono garantire che, data la natura dell'Autorità, la sua ubicazione le consenta di esercitare pienamente le proprie funzioni e competenze, di assumere personale altamente qualificato e specializzato, di offrire opportunità adeguate di formazione per le attività di AML/CFT e, se del caso, di cooperare strettamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; e, al fine di evitare rischi reputazionali, il Parlamento europeo e il consiglio devono valutare, sulla base di informazioni accessibili al pubblico, pertinenti e comparabili, come le relazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in che modo i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano adeguatamente affrontati nello Stato membro in cui sarà ubicata la sede. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono inoltre tenere conto dei criteri seguenti per la selezione della sede dell’Autorità: garanzia che l'Autorità possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; accessibilità del sito; esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale, accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli dei membri del personale; e equilibrio geografico. Considerando tali criteri, l'Autorità dovrebbe avere sede a Francoforte sul Meno, Germania.

(9)I poteri dell'Autorità mirano a consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. Per quanto concerne i supervisori del settore finanziario, l'Autorità dovrebbe in particolare effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario svolgano i loro compiti in modo adeguato. Dovrebbe inoltre indagare sulle carenze sistematiche di supervisione derivanti da violazioni o dalla mancata o scorretta applicazione del diritto dell'Unione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di AML/CFT nella loro sfera di competenza. L'Autorità dovrebbe poter intervenire in caso di potenziali violazioni o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e, qualora tali violazioni non siano corrette in linea con le raccomandazioni dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe emettere avvertimenti alle controparti interessate dei supervisori del settore non finanziario. L'Autorità dovrebbe facilitare il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT sia nel settore finanziario che in quello non finanziario. Nel complesso, l'Autorità dovrebbe contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione. L'Autorità dovrebbe inoltre coordinare e sostenere la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU, o richiedere l'avvio di analisi congiunte, e mettere a disposizione delle FIU servizi informatici e di intelligenza artificiale per rafforzare le loro capacità di analisi dei dati, nonché strumenti per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net, il sistema informatico dedicato che consente alle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni tra di loro e, se del caso, con le loro controparti di paesi terzi e con terze parti.

(10)Al fine di rafforzare le norme AML/CFT a livello dell’Unione, di migliorarne la chiarezza, garantendo nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, e di aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello dell’Unione in relazione ai soggetti obbligati sia nel settore finanziario che in quello non finanziario allo scopo di assistere i supervisori nazionali e promuovere la convergenza della supervisione. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. Inoltre, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di monitorare e misurare il grado di convergenza e l'applicazione coerente dei requisiti giuridici e di livelli elevati di supervisione da parte delle autorità di supervisione e dei soggetti obbligati. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio dei soggetti obbligati, compresi i loro profili di rischio intrinseco e residuo, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili — norme tecniche di regolamentazione o di attuazione — tenendo conto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di garantire un'interazione efficace tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale.Altri aspetti della metodologia che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare i controlli interni dei soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. Più specificamente, la metodologia di supervisione che l'Autorità dovrà sviluppare dovrebbe integrare gli orientamenti e gli altri strumenti messi a punto dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che specifica gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT. Una metodologia di supervisione armonizzata consentirebbe inoltre lo sviluppo di strumenti comuni di supervisione per le interazioni con i soggetti obbligati e le richieste di dati da parte di questi ultimi nell'intero sistema di supervisione. L'Autorità dovrebbe essere in grado di coordinare lo sviluppo di tali strumenti sotto forma di questionari strutturati, online o offline, e integrati in un'unica piattaforma per l'interazione con i soggetti obbligati e tra i supervisori all'interno del sistema. Tale piattaforma non solo faciliterebbe i processi di supervisione e gli approcci armonizzati in materia di supervisione, ma eviterebbe anche la duplicazione degli obblighi di segnalazione e l'imposizione di un onere eccessivo ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione a livello dell’Unione o nazionale.

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