LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che sia determinato un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano nel corrispondente sottomassimale per un determinato esercizio indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.
(2)A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, all'inizio di ciascun esercizio è istituita, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), una riserva agricola dell'Unione. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo paragrafo, di detto regolamento, qualora gli stanziamenti disponibili non siano sufficienti per finanziare la riserva fino all'importo richiesto, è possibile ricorrere, in ultima istanza, alla disciplina finanziaria conformemente all'articolo 17 di tale regolamento.
(3)Le previsioni relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato elaborate nel progetto di bilancio 2025 della Commissione indicano che attualmente non è necessaria una disciplina finanziaria. Vi è tuttavia grande incertezza per quanto riguarda il futuro fabbisogno di sostegno a titolo della riserva agricola in considerazione delle conseguenze per il settore agroalimentare dell'invasione russa dell'Ucraina e della frequenza di eventi climatici avversi che colpiscono l'agricoltura. Inoltre, l'attuale elevato livello di instabilità nel settore agricolo in tutta Europa può incidere sul fabbisogno di bilancio stimato per l'esercizio finanziario 2025.
(4)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, occorre fissare il tasso di adeguamento entro il 30 giugno dell'anno civile al quale si applica tale tasso. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, il tasso di adeguamento può essere adattato in base a nuovi dati fino al 1o dicembre dello stesso anno civile. L'adeguamento del tasso sulla base di nuove informazioni è tuttavia possibile solo se è stato fissato un tasso entro il 30 giugno.
(5)In considerazione delle incertezze relative alle previsioni di bilancio e al fine di mantenere la possibilità di adeguare il tasso di adeguamento fino al 1o dicembre 2024 per garantire il rispetto dei massimali annui e dei finanziamenti supplementari per la riserva agricola, qualora si rendesse necessario uno dei due, si ritiene opportuno fissare un tasso di adeguamento dello 0 % per l'anno civile 2024.
(6)L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che il tasso di adeguamento si applichi, per l'anno civile corrispondente, ai pagamenti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento.
(7)Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adeguamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della fissazione del tasso di adeguamento a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, i pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, superiori a 2 000 EUR, per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2024 sono ridotti di un tasso di adeguamento dello 0%.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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