LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE possono contenere prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1069/2009, il punto finale nella catena di fabbricazione per lo stallatico trasformato è stato determinato nel regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione (3).
(2)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1009, il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha valutato lo stallatico trasformato con riguardo agli aspetti pertinenti non tenuti in considerazione ai fini della determinazione di un punto finale nella catena di fabbricazione (4).
(3)Essendo un prodotto derivato comunemente utilizzato nei fertilizzanti organici e negli ammendanti, lo stallatico trasformato può essere oggetto di scambi significativi nel mercato interno. Stabilire le prescrizioni per la marcatura CE dei prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti stallatico trasformato faciliterebbe gli scambi di tali prodotti nel mercato interno. Il JRC ha concluso che l’introduzione dello stallatico trasformato nella categoria 10 di materiali costituenti dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 faciliterebbe anche l’attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (5) promuovendo il trasferimento di stallatico trasformato dalle regioni ad alta densità di nutrienti a quelle a bassa densità.
(4)Lo stallatico trasformato contiene materia organica e nutrienti, in particolare azoto e fosforo, due dei tre macroelementi principali di cui al regolamento (UE) 2019/1009. I suoi lunghi precedenti di utilizzo ne attestano il valore agronomico.
(5)Per garantire che un prodotto fertilizzante dell’UE contenente stallatico trasformato mantenga il suo contenuto di nutrienti nel corso del tempo, che il suo contenuto di semi di piante infestanti o propaguli vitali sia limitato e che le emissioni di nutrienti nell’ambiente durante il magazzinaggio siano ridotte, è necessario imporre una trasformazione aggiuntiva oltre a quella necessaria per raggiungere il punto finale nella catena di fabbricazione. Lo stallatico trasformato dovrebbe pertanto essere sottoposto a ulteriore trasformazione tramite un passaggio attraverso un setaccio a maglie di dimensioni inferiori a quelle note dei semi di erbe infestanti, oppure tramite la granulazione o la pellettizzazione in determinate condizioni che garantiscano che i semi di piante infestanti non siano più vitali. Potrebbe essere utilizzato anche qualsiasi altro tipo di trasformazione, a condizione che il contenuto di semi di erbe infestanti vitali sia limitato. In alternativa, lo stallatico trasformato potrebbe essere sottoposto a ulteriore trasformazione per soddisfare uno dei criteri di stabilità previsti per la categoria 3 di materiali costituenti (compost). Ciò garantirebbe la stabilità del materiale risultante, facendo in modo inoltre che la decomposizione non continui dopo l’immissione del prodotto sul mercato e che i semi di erbe infestanti non siano più vitali dopo il processo di compostaggio.
(6)È opportuno introdurre un criterio di sicurezza aggiuntivo per limitare il tenore di 16 idrocarburi policiclici aromatici (IPA16) (6) che possono essere generati durante la trasformazione dello stallatico. Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce prescrizioni in materia di riduzione dei rilasci per gli IPA16 quali sostanze prodotte non intenzionalmente durante i processi di fabbricazione, senza tuttavia introdurre un valore limite in tali casi. Considerati i rischi elevati derivanti dalla presenza di tali inquinanti nei prodotti fertilizzanti, è opportuno introdurre prescrizioni più rigorose rispetto a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2019/1021. Il valore limite dovrebbe essere stabilito a livello di materiale costituente, per garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021, e dovrebbe applicarsi in aggiunta ai criteri di sicurezza di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 per la corrispondente categoria funzionale del prodotto. Al fine di agevolare la procedura di valutazione della conformità ed evitare costi inutili, è opportuno introdurre la possibilità di presumere la conformità a tale requisito senza effettuare prove quando dal processo di fabbricazione risulta chiaramente che tale valore limite è rispettato.
(7)Lo stallatico trasformato può essere sottoposto a trasformazione aggiuntiva per migliorarne ulteriormente il valore agronomico o la sicurezza. È opportuno includere nella categoria 10 di materiali costituenti dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 i metodi di trasformazione di cui attualmente si fa ampio utilizzo, quali la separazione solido-liquido, l’essiccazione, la pellettizzazione e il recupero di nutrienti. Le fasi di trasformazione dello stallatico non dovrebbero tuttavia includere processi di conversione termochimica a temperature o pressioni elevate, quali liquefazione, carbonizzazione idrotermica, pirolisi, gassificazione o combustione, in quanto tali processi sono contemplati in altre categorie di materiali costituenti a causa della natura specifica del processo di trasformazione dei materiali.
(8)Come misura di sicurezza aggiuntiva, è opportuno registrare gli additivi necessari nella trasformazione dello stallatico sulla base del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), secondo le condizioni dettagliate già stabilite nel regolamento (UE) 2019/1009 per gli additivi in altre categorie di materiali costituenti. Ciò garantirebbe che i fabbricanti, nell’effettuare la valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, tengano conto dell’uso di additivi in un prodotto fertilizzante e che la registrazione sia effettuata anche per materiali a basso tonnellaggio.
(9)Lo stallatico trasformato può inoltre essere disponibile sui mercati locali in quantità superiori alla domanda. Per far sì che il suo magazzinaggio a lungo termine in condizioni non ottimali non abbia ripercussioni negative sull’ambiente, è opportuno limitare il periodo durante il quale lo stallatico trasformato può essere utilizzato come materiale costituente per i prodotti fertilizzanti dell’UE.
(10)È opportuno introdurre una prescrizione generale di etichettatura per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti stallatico trasformato per informare gli utilizzatori finali in merito alle ripercussioni potenziali sulla qualità dell’aria del rilascio di ammoniaca derivante dall’uso di stallatico trasformato e per invitare gli utilizzatori finali ad applicare misure adeguate per ridurre tali ripercussioni.
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