Decisione (UE) 2024/1668 del Consiglio del 30 maggio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 16a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio (1), per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio (2), per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o ottobre 2023.

(2)Conformemente all’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») è incaricato di vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti. A norma dell’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, spetta al GREVIO adottare propri rapporti e conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.

(3)Il comitato delle parti della convenzione può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione. Le raccomandazioni si basano sui rapporti del GREVIO e fanno la distinzione tra le misure che, ad avviso del comitato delle parti, la parte dovrebbe adottare quanto prima, con l’obbligo di riferire al comitato delle parti in merito alle misure prese al riguardo entro un periodo di tre anni, e quelle che, pur importanti, sono considerate dal comitato delle parti come appartenenti a un livello secondario di immediatezza. Trascorso il periodo di tre anni, lo Stato parte deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in 10 settori specifici della convenzione. Sulla base di tali informazioni e di eventuali informazioni supplementari ottenute da organizzazioni non governative, società civile e istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani, il comitato delle parti deve adottare conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.

(4)Si prevede che nella 16a riunione del 31 maggio 2024 il comitato delle parti adotti il progetto di raccomandazione seguente e i quattro progetti di conclusioni seguenti relativi all’attuazione della convenzione da parte di cinque Stati parte («progetti di raccomandazione e di conclusioni»):

—raccomandazione sull’attuazione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov];

—conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov];

—conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov];

—conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e

—conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov].

(5)I progetti di raccomandazione e di conclusioni riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, come le questioni relative alla protezione e all’assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, nonché delle disposizioni della convenzione relative all’asilo e al non respingimento. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dal regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). e che gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.

(6)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il progetto di raccomandazione sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di adottare e allineare le pertinenti definizioni alla convenzione (articolo 3 della convenzione), di adoperarsi per la parità di genere, anche adottando misure idonee, e di affrontare i diritti e le esigenze dei gruppi esposti o a rischio di discriminazione intersezionale (articolo 4 della convenzione), di elaborare una strategia o piano d’azione globale per prevenire e combattere ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 7 della convenzione), di garantire il finanziamento delle pertinenti organizzazioni della società civile (articolo 8 della convenzione), di assegnare risorse umane e finanziarie agli organismi di coordinamento (articolo 10 della convenzione), di armonizzare i sistemi di raccolta dei dati e realizzare a intervalli regolari indagini sulla popolazione relative a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 11 della convenzione), di garantire una linea telefonica gratuita specifica in tutto il territorio (articolo 24 della convenzione) e di ricorrere a misure di allontanamento di polizia per garantire la protezione delle vittime (articolo 52 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione della raccomandazione rivolta al Liechtenstein.

(7)Per quanto riguarda Andorra, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di garantire che i pertinenti portatori di interessi ricevano risorse umane e finanziarie sufficienti (articoli 8 e 25 della convenzione), di assicurare un approccio coordinato e trasversale alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne (articolo 7 della convenzione), di garantire la raccolta dei dati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione), di garantire che le vittime abbiano accesso a misure urgenti di allontanamento in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione) e di ottemperare alle prescrizioni della convenzione relativamente allo status in materia di soggiorno delle donne vittime di violenza (articolo 59 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte ad Andorra.

(8)Per quanto riguarda il Belgio, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di garantire la raccolta dei dati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione), la necessità di garantire che i servizi di assistenza specialistica ricevano finanziamenti idonei a garantirne la continuità (articoli 8 e 25 della convenzione) e la necessità di garantire che le questioni relative alla violenza nei confronti delle donne siano prese in considerazione dalle autorità competenti a decidere in merito ai diritti di custodia e visita (articolo 31 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte al Belgio.

(9)Per quanto riguarda Malta, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di rafforzare la cooperazione con gli attori non governativi, compresi quelli che forniscono servizi di assistenza specialistica, e di garantirne l’effettiva partecipazione all’elaborazione delle politiche pertinenti (articolo 7 della convenzione), di garantire la raccolta completa dei dati relativi a ogni forma di violenza oggetto della convenzione (articolo 11 della convenzione), di adottare alcune misure nel settore dei diritti di custodia e visita per garantire la sicurezza delle vittime e dei loro figli (articolo 31 della convenzione) e di assicurare che la legislazione sia in linea con la convenzione per quanto riguarda le misure urgenti di allontanamento e le ordinanze di protezione (articolo 52 e articolo 53 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte a Malta.

(10)Per quanto riguarda la Spagna, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di armonizzare il livello di assistenza e protezione delle donne vittime in tutto il territorio nazionale (articoli 7, 10 e 25 della convenzione), di rispondere alle esigenze di protezione delle donne esposte a forme intersezionali di discriminazione (articolo 4 della convenzione), di sostenere le organizzazioni non governative per i diritti delle donne, anche finanziariamente (articolo 9 della convenzione) e di garantire il rapido accesso delle donne richiedenti asilo alla procedura di asilo e a un alloggio sicuro, nonché di garantire l’individuazione delle donne richiedenti asilo che necessitano di protezione (articoli 60 e 61 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte alla Spagna.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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