Decisione (UE) 2024/1667 del Consiglio del 30 maggio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’UE in sede di 16a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio (1), per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio (2), per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o ottobre 2023.

(2)Conformemente all’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») è incaricato di vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti. A norma dell’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, spetta al GREVIO adottare propri rapporti e conclusioni in merito alle misure prese dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.

(3)Il comitato delle parti della convenzione può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione. Le raccomandazioni si basano sui rapporti del GREVIO e fanno la distinzione tra le misure che, ad avviso del comitato delle parti, la parte interessata dovrebbe adottare quanto prima, con l’obbligo di riferire Partiin merito alle misure prese al riguardo entro un periodo di tre anni, e quelle che, pur importanti, sono considerate dal comitato delle parti come appartenenti a un livello secondario di immediatezza. Trascorso il periodo di tre anni, lo Stato parte deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in 10 settori specifici della convenzione. Sulla base di tali informazioni e di eventuali informazioni supplementari ottenute da organizzazioni non governative, società civile e istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani, il comitato delle parti deve adottare conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.

(4)Si prevede che nella 16a riunione del 31 maggio 2024 il comitato delle parti adotti il seguente progetto di raccomandazione e i seguenti quattro progetti di conclusioni relativi all’attuazione della convenzione da parte di cinque Stati parte («progetti di raccomandazione e di conclusioni»):

—raccomandazione sull’attuazione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov];

—conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov];

—conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov];

—conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e

—conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov].

(5)L’Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti nella convenzione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua pubblica amministrazione, nell’ambito di applicazione dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel suo parere 1/19 (Convenzione di Istanbul) (3), del 6 ottobre 2021, punto 305, la Corte di giustizia ha confermato che una parte significativa degli obblighi della convenzione relativi all’adozione di misure di prevenzione e di protezione è, in sostanza, vincolante per l’Unione nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. Inoltre, al punto 307 dello stesso parere, la Corte ha affermato che l’Unione non dovrebbe limitarsi a stabilire prescrizioni minime o misure di sostegno, ma dovrebbe garantire essa stessa il pieno rispetto di tali obblighi.

(6)I progetti di raccomandazione e di conclusioni riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione che si applicano anche all’Unione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua pubblica amministrazione. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione, giacché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.

(7)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il progetto di raccomandazione sull’attuazione della convenzione comprende la necessità di elaborare una strategia o piano d’azione globale per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 7 della convenzione), garantire il bilancio di genere e lo stanziamento di fondi a destinazione specifica per individuare gli importi spesi da tutte le istituzioni competenti nel contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (articolo 8 della convenzione), assegnare risorse umane e finanziarie agli organismi di coordinamento (articolo 10 della convenzione), realizzare indagini sulla popolazione su ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione e promuovere la ricerca sulla situazione delle donne vittime (articolo 11 della convenzione), garantire una linea telefonica gratuita specifica in tutto il territorio (articolo 24 della convenzione) e ricorrere a misure di allontanamento di polizia per garantire la protezione delle vittime (articolo 52 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione della raccomandazione rivolta al Liechtenstein.

(8)Per quanto riguarda Andorra, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di garantire che i pertinenti portatori di interessi ricevano risorse umane e finanziarie sufficienti (articoli 8 e 25 della convenzione), di assicurare un approccio coordinato e trasversale alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne (articolo 7 della convenzione), di promuovere regolari attività di ricerca sulla situazione di tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione (articolo 11 della convenzione) e di garantire che le vittime abbiano accesso a misure urgenti di allontanamento in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte ad Andorra.

(9)Per quanto riguarda il Belgio, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di garantire la raccolta di dati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione) e di garantire che i servizi di assistenza specialistica ricevano finanziamenti idonei a garantirne la continuità (articoli 8 e 25 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte al Belgio.

(10)Per quanto riguarda Malta, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di rafforzare la cooperazione con gli attori non governativi, compresi quelli che forniscono servizi di assistenza specialistica, e di garantirne l’effettiva partecipazione all’elaborazione delle politiche pertinenti (articolo 7 della convenzione), di garantire la raccolta completa di dati relativi a tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 11 della convenzione) e di assicurare che la legislazione sia in linea con la convenzione per quanto riguarda le misure urgenti di allontanamento e le ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte a Malta.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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