Decisione (UE) 2024/1669 del Consiglio del 22 aprile 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2 e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio (1), per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio (2), per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o ottobre 2023. Ad oggi la convenzione conta 39 parti, tra cui l’Unione e 22 Stati membri.

(2)Il comitato delle parti («comitato») è un organo del meccanismo di controllo della convenzione. Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, della convenzione, il comitato ha adottato il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno prevede che ciascuna parte della convenzione disponga di un voto. L’adesione dell’Unione alla convenzione richiede alcuni adeguamenti del regolamento interno al fine di definire le modalità con cui l’Unione esercita i propri diritti di voto in qualità di parte della convenzione.

(3)Nell’agosto 2023 il segretariato del comitato ha proposto alcune modifiche del regolamento interno per riflettere l’impatto dell’adesione dell’Unione sul funzionamento del comitato. Ha chiesto alle parti della convenzione e all’Unione di presentare suggerimenti redazionali in vista dell’adozione delle modifiche nel 2024. Le modifiche devono essere discusse e, se possibile, adottate nel corso della 16a riunione del comitato il 31 maggio 2024.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato, in quanto le modifiche del regolamento interno saranno giuridicamente vincolanti per l’Unione.

(5)Secondo il progetto di modifica proposto dal segretariato del comitato le norme sul quorum per l’adozione delle decisioni del comitato previste dal regolamento interno sarebbero mantenute ma integrate da alcuni nuovi requisiti. L’Unione dovrebbe proporre modifiche alternative del regolamento interno per rispecchiare meglio la portata dell’adesione dell’Unione alla convenzione e tutelare gli interessi dell’Unione, pur mostrando la volontà dell’Unione di tenere conto delle preoccupazioni delle parti della convenzione che non sono Stati membri dell’Unione.

(6)Per quanto riguarda la regola generale in materia di votazione di cui all’articolo 20 del regolamento interno, il segretariato del comitato propone di includere una clausola di non addizionalità in base alla quale spetterebbe all’Unione o ai suoi Stati membri votare su una materia particolare. Il principio di non addizionalità è già incorporato in altre convenzioni del Consiglio d’Europa alle quali l’Unione ha aderito e dovrebbe essere accettato anche nel caso di specie. Tuttavia la formulazione della clausola dovrebbe essere adattata per rispecchiare le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri.

(7)Per quanto riguarda la regola generale in materia di votazione di cui all’articolo 20 del regolamento interno, il segretariato del comitato propone inoltre di includere il requisito della doppia maggioranza, nel senso che una decisione sarà adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi solo se è sostenuta dalla maggioranza semplice dei voti espressi dalle parti della convenzione che non sono Stati membri dell’Unione. Tale requisito controbilancerebbe il fatto che l’Unione dispone di una maggioranza semplice in seno al comitato in termini di voti e risponderebbe quindi alle eventuali preoccupazioni di parti della convenzione che non sono Stati membri dell’Unione quanto al peso del voto dell’Unione. L’Unione dovrebbe suggerire di modificare il requisito della doppia maggioranza, al fine di prevedere che esso si applichi solo quando l’Unione partecipa a una votazione e vota con un numero di voti pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato, e di rispecchiare le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri.

(8)Per quanto riguarda le regole specifiche per l’elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO»), l’Unione dovrebbe proporre ulteriori modifiche in aggiunta alla modifica proposta che prevede un voto per l’Unione in aggiunta al singolo voto di ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda più specificamente le decisioni di chiedere il ritiro di uno o più candidati che non soddisfano i requisiti per diventare membri del GREVIO, il segretariato del comitato propone di applicare il requisito della doppia maggioranza. Sebbene tali decisioni abbiano carattere eccezionale, l’Unione dovrebbe proporre che la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, necessaria per tali decisioni, includa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall’Unione e dai suoi Stati membri solo se l’Unione e i suoi Stati membri votano con un numero di voti pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato.

(9)Per quanto riguarda le modifiche del regolamento interno che devono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, situazione in cui ciascuna parte della convenzione dispone di un voto, l’Unione dovrebbe proporre che l’aggiunta del requisito della doppia maggioranza proposto dal segretariato del comitato si applichi solo se l’Unione e i suoi Stati membri votano con un numero di voti pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato, fatta salva la precisazione che il principio di non addizionalità non si applica in tal caso.

(10)Per quanto riguarda la disposizione del regolamento interno, il riferimento all’Unione nell’elenco dei partecipanti che non sono membri del comitato dovrebbe essere soppresso in quanto divenuto obsoleto.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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