Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione del 6 giugno 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sud Africa e dell’Ucraina. Tali misure sono denominate in prosieguo le «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 è denominata in prosieguo l’«inchiesta iniziale».

(2)Successivamente, a seguito di inchieste svolte a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (3), è emerso che l’elusione delle misure iniziali sulle importazioni dall’Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese avveniva rispettivamente attraverso la Moldova e il Marocco. Con il regolamento (CE) n. 760/2004 (4) il Consiglio ha pertanto esteso il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’Ucraina alle importazioni degli stessi prodotti spediti dalla Moldova. Analogamente, il dazio antidumping istituito sulle importazioni cavi d’acciaio originarie della RPC è stato esteso, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (5), alle importazioni degli stessi prodotti spediti dal Marocco.

(3)Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (6), in seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha prorogato di cinque anni le misure iniziali istituite sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della RPC, dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 (7). Le misure sono state abrogate il 1o maggio 2004, data in cui l’Ungheria e la Polonia sono divenute membri dell’Unione europea.

(4)Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (8), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base. Alcuni produttori esportatori coreani hanno ottenuto un’esenzione dall’estensione del dazio in quanto non è risultato che eludessero i dazi antidumping definitivi.

(5)Le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010 (9).

(6)Nel gennaio 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 (10), il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito il dazio antidumping sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea, dal Marocco e dalla Moldova. Allo stesso tempo è stato esentato dalle misure il produttore esportatore marocchino esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004. Sono stati esentati dalle misure anche i 15 produttori esportatori della Repubblica di Corea esentati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010.

(7)Con lo stesso regolamento il Consiglio ha chiuso il procedimento per quanto riguarda le importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Sud Africa sono scadute il 9 febbraio 2012.

(8)Nell’aprile 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 (11), la Commissione, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito un dazio antidumping per quanto concerne le importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso al Marocco e alla Repubblica di Corea («precedente riesame in previsione della scadenza»).

(9)Le misure applicabili alle importazioni originarie dell’Ucraina sono scadute il 10 febbraio 2017 (12).

(10)I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore ammontano al 60,4 %.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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