Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1653 della Commissione del 4 giugno 2024 che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Thonhauser PAA» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del PE e del Consiglio.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 27 settembre 2017 la società THONHAUSER GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell'Unione per la stessa famiglia di biocidi di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominata «Thonhauser PAA», dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-CN034171-51. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Airedale PAA product family», successivamente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1200 della Commissione (3) e iscritta nel registro con il numero BC-EW057176-14.

(2)Il principio attivo contenuto nella stessa famiglia di biocidi «Thonhauser PAA» è l'acido peracetico, inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2, 3 e 4.

(3)Il 14 ottobre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Thonhauser PAA», conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)Nel parere l'Agenzia conclude che le differenze proposte tra «Thonhauser PAA» e la famiglia di biocidi «Airedale PAA product family» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (5) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Airedale PAA product family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, «Thonhauser PAA» soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)Il 21 dicembre 2023 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Thonhauser PAA» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, e sulla base del sommario delle caratteristiche del biocida della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Airedale PAA product family».

(6)La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la stessa famiglia di biocidi «Thonhauser PAA».

(7)La data di scadenza della presente autorizzazione coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Airedale PAA product family».

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società THONHAUSER GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0029721-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della stessa famiglia di biocidi «Thonhauser PAA» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 27 giugno 2024 al 30 giugno 2033.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
662
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89281235
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.133.145.17