Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1618 della Commissione del 6 giugno 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 430, paragrafo 7, quinto comma, e l'articolo 434 bis, quinto comma,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 45 decies, paragrafo 5, quinto comma, e paragrafo 6, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 l'obbligo che impone alle entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione di dedurre dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da esse detenuti utilizzati per conformarsi al requisito di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 («requisito di capacità totale interna di assorbimento delle perdite» o «TLAC interna») o al requisito di cui all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno» o «MREL interno»), se tali strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili sono stati emessi da entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. È pertanto necessario tenere conto di tale obbligo di deduzione nei modelli per l'informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul MREL interno e sulla TLAC interna di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione (5). È altresì opportuno tenere conto di tale obbligo di deduzione nelle informazioni armonizzate fornite alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.

(2)La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ha ulteriormente modificato l'obbligo di deduzione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, specificando nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014 che le entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a dedurre solo gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità soggette a liquidazione che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e non sono entità soggette a risoluzione, a determinate condizioni relative alla rilevanza di tali strumenti detenuti. È opportuno tenere conto anche di tali modifiche nelle informazioni armonizzate fornite nei modelli per l'informativa al pubblico e la segnalazione alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.

(3)Le entità soggette ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 («requisito TLAC») o al requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE («requisito MREL») possono, previa autorizzazione della rispettiva autorità di risoluzione, rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi rientranti nell'ambito di tale autorizzazione riducono la capacità delle entità di soddisfare il requisito MREL o il requisito TLAC. È pertanto necessario specificare il modo in cui si dovrebbe tenere conto dell'impatto di tale autorizzazione nell'informativa al pubblico e nelle segnalazioni alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763.

(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(6)L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(7)Affinché le entità soggette all'obbligo di segnalare e rendere pubbliche le informazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2014/59/UE abbiano tempo sufficiente per adattarsi alle modifiche dei modelli e delle informazioni armonizzate, tali modifiche dovrebbero iniziare ad applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 è così modificato:

1)i modelli M 02.00 e M 03.00 di cui all'allegato I sono sostituiti dai modelli M 02.00 e M 03.00 di cui all'allegato I del presente regolamento;

2)l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;

3)i modelli EU TLAC1 ed EU ILAC di cui all'allegato V sono sostituiti dai modelli EU TLAC1 ed EU ILAC di cui all'allegato III del presente regolamento;

4)l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
512
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89281085
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.144.20.66