Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione del 6 giugno 2024 che dispone la registrazione delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 13 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping («procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell'Unione di diossido di titanio («TiO2») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata il 29 settembre 2023 da European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition («ETDC» o «denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di diossido di titanio.

1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da diossido di titanio avente la formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7, originario della RPC.

(3)Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823000010 e 2823000030).

2. DOMANDA

(4)Il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base nella denuncia e ha ribadito la richiesta con ulteriori argomentazioni nelle osservazioni presentate l'8 marzo 2024, il 3 aprile 2024 e il 23 aprile 2024. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Diverse parti interessate hanno presentato osservazioni contrarie alla registrazione delle importazioni, descritte ed esaminate nelle sezioni pertinenti che seguono.

3.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(5)In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Il denunciante ha affermato in particolare che, in seguito all'apertura del procedimento, il prodotto in esame era oggetto di dumping nell'Unione in volumi crescenti, causando in tal modo un pregiudizio significativo all'industria dell'Unione e indebolendo l'effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi.

(7)La Commissione ha quindi esaminato gli elementi di prova a sua disposizione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Ha verificato anche se vi fosse stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1.Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

(8)Diverse parti interessate hanno sostenuto che non vi erano elementi di prova del dumping in quanto i prezzi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC erano in aumento durante il periodo dell'inchiesta.

(9)Sebbene i prezzi delle importazioni costituiscano effettivamente un elemento dell'analisi, in questa fase la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito prove del valore normale basato sul costo di produzione totale maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo il Brasile come paese di riferimento.

(10)Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 42 % al 66 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori produttori ricorrono a pratiche di dumping. Il denunciante ha anche fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto. Queste informazioni erano contenute nell'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 13 novembre 2023.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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