LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3)Il 30 aprile 2018 la società Evonik Operations GmbH («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione dello sciroppo di isomaltulosio (essiccato) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso del nuovo alimento come sostituto del saccarosio in tutti gli alimenti destinati alla popolazione in generale, a eccezione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento, degli alimenti a base di cereali e degli altri alimenti per la prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4)Il 21 marzo 2019 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione dello sciroppo di isomaltulosio (essiccato) quale nuovo alimento.
(5)Il 29 novembre 2023 l’Autorità ha adottato un parere scientifico dal titolo «Safety of isomaltulose syrup (dried) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (4), in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
(6)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che il nuovo alimento sciroppo di isomaltulosio (essiccato) è sicuro alle condizioni d’uso proposte. Il parere scientifico dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che l’isomaltulosio in polvere, alle condizioni d’uso proposte, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Poiché il nuovo alimento si presenta in polvere, la Commissione ritiene che la denominazione più appropriata che riflette la vera natura dell’alimento dovrebbe essere isomaltulosio in polvere.
(7)L’isomaltulosio in polvere dovrebbe essere inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.L’isomaltulosio in polvere è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione.
L’isomaltulosio in polvere è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2.L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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