IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni dell’Unione di cereali, semi oleosi e prodotti derivati, nonché di palette di carico di polpe di barbabietole e piselli secchi, sono notevolmente aumentate dalla data dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022.
(2)Mentre la Federazione russa continua a fornire quantità relativamente modeste di cereali, semi oleosi e prodotti derivati nonché di palette di carico di polpe di barbabietole e di piselli secchi sul mercato dell’Unione, è uno dei principali produttori ed esportatori di tali prodotti a livello mondiale. Dati i suoi attuali volumi di esportazioni nel mondo, la Federazione russa potrebbe riorientare in modo facile e rapido volumi ingenti di forniture di tali prodotti verso l’Unione, causando un afflusso improvviso di prodotti dalle sue ampie scorte esistenti, perturbando in tal modo i mercati dell’Unione. Vi sono inoltre prove del fatto che attualmente la Federazione russa si stia appropriando illegalmente di volumi ingenti di cereali e semi oleosi prodotti nei territori dell’Ucraina che occupa in modo illegale, per poi indirizzarli verso i propri mercati di esportazione come prodotti asseritamente «russi».
(3)I dazi doganali comuni erga omnes dell’Unione sono i dazi della nazione più favorita (NPF) attualmente applicati sulle importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati nonché palette di carico di polpe di barbabietole e piselli secchi e differiscono in misura significativa. A seconda del prodotto interessato, tali dazi sono pari a zero o molto bassi, oppure sono già elevati e quindi non vi sono scambi commerciali.
(4)È necessario adottare misure tariffarie adeguate per impedire che i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati nonché le palette di carico di polpe di barbabietole e i piselli secchi originari della Federazione russa continuino ad avere accesso al mercato dell’Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate quando tali prodotti hanno altre origini non preferenziali. Tali misure tariffarie adeguate dovrebbero contribuire a impedire alla Federazione russa di orientare quantitativi notevoli di tali prodotti verso l’Unione al fine di indebolire quest’ultima politicamente ed economicamente, creando in tal modo perturbazioni sul mercato dell’Unione, generando tensioni e attriti a livello sociale all’interno dell’Unione e minacciando il corretto funzionamento dell’unione doganale. Tale minaccia è stata valutata a norma dell’articolo 32, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dovrebbero pertanto essere adottate misure per evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri a norma dell’articolo 31 dello stesso trattato.
(5)Misure tariffarie adeguate dovrebbero essere contemporaneamente adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia al fine di evitare che, qualora i dazi dell’Unione sulle importazioni di merci pertinenti da tale paese dovessero rimanere invariati, le importazioni nell’Unione dalla Federazione russa siano dirottate attraverso la Repubblica di Bielorussia, dati i suoi stretti legami politici ed economici con la Russia.
(6)Di conseguenza le importazioni di cereali, semi oleosi e prodotti derivati nonché di palette di carico di polpe di barbabietole e piselli secchi originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi dovrebbero essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto a quelle provenienti da altri paesi terzi ogniqualvolta i dazi doganali attualmente applicabili siano pari a zero o non siano sufficientemente elevati. Qualora tali prodotti non siano originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o non siano esportati direttamente o indirettamente da tali paesi non dovrebbero essere soggetti a tali dazi doganali più elevati, anche quando transitano attraverso la Federazione russa o la Repubblica di Bielorussia.
(7)La Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia non dovrebbero inoltre beneficiare dei contingenti tariffari dell’Unione alle condizioni di trattamento della nazione più favorita. Le aliquote ridotte stabilite nei contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti di cui all’allegato del presente regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi alle importazioni nell’Unione di prodotti originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi.
(8)L’aumento previsto dei dazi doganali non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare mondiale in quanto non inciderebbe sul transito dei prodotti in questione attraverso il territorio dell’Unione verso paesi terzi di destinazione finale. Al contrario, l’aumento dei dazi all’importazione nell’Unione potrebbe dare luogo all’esportazione di tali prodotti verso paesi terzi e accrescere la disponibilità degli approvvigionamenti.
(9)L’aumento previsto dei dazi doganali è coerente con l’azione esterna dell’Unione in altri settori, come richiesto dall’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Lo stato delle relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si è evoluto molto negativamente negli ultimi anni, con un particolare deterioramento nel corso degli ultimi due anni data la palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, a causa della sua invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata dell’Ucraina. Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Federazione russa.
(10)Sebbene la Federazione russa sia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’Unione è esonerata dall’obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Federazione russa i vantaggi concessi ai prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita) in virtù delle eccezioni che si applicano nel quadro dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell’articolo XXI (eccezioni in materia di sicurezza).dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
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