IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)L’uguaglianza e la non discriminazione sono riconosciute come valori essenziali dell'Unione agli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea (TUE). Gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevedono, rispettivamente, che nelle sue azioni l’Unione debba promuovere la parità tra uomini e donne e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela il diritto alla non discriminazione, il diritto alla parità tra uomini e donne e l’inserimento dei disabili rispettivamente agli articoli 21, 23 e 26. L'Unione ha già adottato varie direttive per combattere la discriminazione.
(2)Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la promozione della parità di trattamento («organismi per la parità»), per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE (3), 2000/43/CE (4), 2000/78/CE (5) e 2004/113/CE (6) del Consiglio.
(3)La direttiva 79/7/CEE mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso in materia di sicurezza sociale.
(4)La direttiva 2000/43/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
(5)La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni in materia di occupazione, impiego e formazione professionale fondate su religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.
(6)La direttiva 2004/113/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
(7)La Corte di giustizia ha ritenuto che l'ambito di applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, esso si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso (7).
(8)Le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive. Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché tali organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni.
(9)Le direttive 2006/54/CE (8) e 2010/41/UE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono inoltre la designazione di organismi per la parità per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso.
(10)Tutti gli Stati membri hanno designato organismi per la parità a norma delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. È stato introdotto un sistema diversificato di organismi per la parità e sono emerse buone pratiche. Molti organismi per la parità devono però affrontare sfide che riguardano in particolare le risorse, l'indipendenza e i poteri necessari per adempiere i propri compiti.
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