Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L'uguaglianza e la non discriminazione sono riconosciute come valori essenziali dell'Unione agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono che nelle sue azioni l'Unione debba, rispettivamente, promuovere la parità tra uomini e donne e combattere le discriminazioni fondate sul sesso. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela il diritto alla non discriminazione e il diritto alla parità tra uomini e donne agli articoli 21 e 23. L'Unione ha già adottato varie direttive per combattere la discriminazione.

(2)Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la promozione della parità di trattamento («organismi per la parità») per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE (3) e 2010/41/UE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3)La direttiva 2006/54/CE vieta le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e all'impiego, compresa la promozione, e la formazione professionale, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, e per quanto riguarda i regimi professionali di sicurezza sociale.

(4)La direttiva 2010/41/UE vieta la discriminazione tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma.

(5)La Corte di giustizia ha ritenuto che l'ambito di applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, esso si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso (5).

(6)Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione, inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno, della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive. Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché tali organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni. Impongono inoltre agli Stati membri di garantire che i compiti di tali organismi comprendano lo scambio di informazioni con i corrispondenti organismi europei, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

(7)Le direttive 2000/43/CE (6) e 2004/113/CE (7) del Consiglio prevedono inoltre la designazione di organismi per la parità per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive.

(8)Tutti gli Stati membri hanno designato organismi per la parità a norma delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. È stato introdotto un sistema diversificato di organismi per la parità e sono emerse buone pratiche. Molti organismi per la parità affrontano sfide che riguardano in particolare le risorse, l'indipendenza e i poteri necessari per adempiere i propri compiti.

(9)Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. Di conseguenza si riscontrano differenze significative tra gli organismi per la parità negli Stati membri in termini di mandato, competenze, struttura, risorse e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro.

(10)Per consentire agli organismi per la parità di contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE attraverso la promozione della parità di trattamento, la prevenzione delle discriminazioni e la fornitura di assistenza nell'accesso alla giustizia a tutti i singoli e i gruppi che subiscono discriminazioni all'interno dell'Unione, è necessario stabilire norme minime per il funzionamento di questi organismi. Le norme minime fissate nella presente direttiva tengono conto della raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione (8), traendo spunto da alcune delle sue disposizioni e dall'approccio ivi raccomandato. Tali norme si ispirano altresì ad altri strumenti pertinenti, come la raccomandazione riveduta di politica generale n. 2 sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza, adottata dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e i principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani adottati dalle Nazioni Unite, che si applicano alle istituzioni nazionali per i diritti umani.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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