Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1457 della Commissione del 27 maggio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2019.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell’elenco provvisorio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è Prunus L.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.

(4)Il 29 gennaio 2020 la Turchia ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione delle piante da impianto seguenti: talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, piante da impianto di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, non innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, e piante da impianto di Prunus persica e Prunus dulcis di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca o Prunus davidiana, originarie della Turchia («piante in questione»). La domanda era avallata dai fascicoli tecnici pertinenti.

(5)Il 1 dicembre 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione (5). L’Autorità ha individuato Anoplophora chinensis, Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Lepidosaphes malicola, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Malacosoma parallela, Neoscytalidium dimidiatum, Neoscytalidium novaehollandiae, Nipaecoccus viridis, Peach rosette mosaic virus, Phenacoccus solenopsis, Pochazia shantungensis, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis e Tomato ringspot virus quali organismi nocivi pertinenti per dette piante.

(6)L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli per gli organismi nocivi individuati e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(7)A seguito della conferma ufficiale dell’assenza di Malacosoma parallela in Turchia, tale organismo nocivo non è più considerato rilevante per le merci di Prunus L. originarie di tale paese.

(8)Sulla base del suddetto parere e delle informazioni supplementari provenienti dalla Turchia in merito a Malacosoma parallela, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(9)Le misure descritte dalla Turchia nei fascicoli tecnici sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante in questione.

(10)Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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