IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione a: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, una migliore raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.
(2)La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano tali stessi valori e diritti, minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita e impediscono loro di partecipare alla vita sociale e professionale su un piano di parità con gli uomini.
(3)La violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore.
(4)La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.
(5)Alla luce delle specificità connesse ai reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare, mentre le direttive 2011/36/UE (3) e 2011/93/UE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, che vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che stabilisce il quadro generale per le vittime di reato contemplano alcune garanzie per le vittime, intese, ai fini della presente direttiva, come vittime di violenza contro le donne o violenza domestica, esse non sono state concepite per affrontarne le esigenze specifiche.
(6)La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso in combinazione con altri motivi di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta, in particolare la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale («discriminazione intersezionale»). È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale, adottando misure specifiche. Il rischio di subire violenza di genere è ancora maggiore per le persone colpite da discriminazione intersezionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto di questo maggiore livello di rischio nell'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione delle vittime, l'assistenza specialistica alle vittime nonché la formazione e l'informazione dei professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime.
(7)Le vittime sono a maggior rischio di intimidazione, ritorsione e vittimizzazione secondaria e ripetuta. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché si presti particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime. Un fattore di cui si dovrebbe tenere conto nel valutare il rischio di ritorsioni è se la vittima conosceva già l'autore del reato o aveva intrattenuto una relazione con lo stesso.
(8)Le vittime dovrebbero poter avere accesso ai propri diritti prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, in funzione delle loro esigenze e alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
(9)Le disposizioni della presente direttiva afferenti ai diritti delle vittime dovrebbero applicarsi a tutte le vittime di condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte criminose includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, il cyberflashing, l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri atti giuridici dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE. Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai matrimoni precoci, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online e il cyberbullismo. La violenza domestica è una forma di violenza che potrebbe configurare reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi o partner, a prescindere che convivano o meno. I singoli Stati membri possono ampliare la definizione di ciò che costituisce violenza contro le donne ai sensi del diritto penale nazionale. Si precisa che la presente direttiva non affronta l'intero spettro di condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne.
(10)La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini. È una forma di violenza di genere principalmente inflitta a donne, ragazze e bambine da parte di uomini. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Nell'attuazione della presente direttiva si dovrebbe pertanto tenere conto di una prospettiva sensibile alla dimensione di genere.
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