IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune («piani strategici della PAC»), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (PAC).
(2)Sebbene i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 concedano una notevole flessibilità agli Stati membri e offrano la possibilità di ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, il primo anno di applicazione concreta di tali regolamenti tramite i piani strategici della PAC ha chiaramente dimostrato che sono necessari alcuni adeguamenti limitati del quadro giuridico dell’Unione per la PAC per garantire un’attuazione efficace dei piani strategici della PAC e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro attuazione e al controllo di determinati requisiti.
(3)Gli agricoltori si trovano, inoltre, ad affrontare una serie eccezionale di difficoltà e incertezze. In particolare, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un numero considerevole di eventi meteorologici estremi, tra cui siccità e inondazioni in varie parti dell’Unione. Tali eventi incidono sulla produzione e sulle entrate e hanno anche un impatto significativo sull’esecuzione e sul calendario delle normali pratiche agronomiche. Gli elevati prezzi dell’energia e dei fattori di produzione e le incertezze derivanti dalla guerra di aggressione della Ruussia nei confronti dell’Ucraina, il costo della vita, l’inflazione, il calo del valore della produzione cerealicola nel 2023 e il cambiamento dei flussi commerciali internazionali hanno causato ulteriori incertezze e pressioni sugli agricoltori. La concomitanza di tali eventi esercita una forte pressione sugli agricoltori e li spinge, in qualità di gestori di risorse naturali e attori economici, ad adeguare la gestione delle loro aziende e l’esecuzione delle pratiche agronomiche.
(4)È pertanto necessario rivedere e semplificare alcune disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 affinché gli Stati membri possano adattare meglio i loro piani strategici della PAC alle esigenze degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività agricole, tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle incertezze economiche.
(5)A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) elencata nell’allegato III del medesimo regolamento, in linea con il principale obiettivo di ciascuna delle norme di cui a tale allegato. La protezione e la qualità del suolo, obiettivi generali delle norme BCAA 5, 6 e 7, sono influenzate da numerosi fattori, fra cui il tipo di suolo, la scelta delle colture, le condizioni climatiche e meteorologiche, e gli usi del suolo passati e attuali e i metodi colturali, come l’agricoltura biologica, che richiede un approccio diverso a determinate operazioni. L’esperienza ha dimostrato che in alcune situazioni imporre determinati requisiti, come le restrizioni alla lavorazione del terreno o l’obbligo di semina in un determinato periodo, senza tenere debitamente conto dei fattori di cui sopra, può avere conseguenze negative su alcuni suoli o colture e rischia persino di compromettere l’obiettivo di protezione del suolo. La norma BCAA 9 stabilisce un divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. L’esperienza ha, però, dimostrato che esistono situazioni eccezionali in cui tali prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale sono danneggiati, ad esempio da fauna selvatica o specie invasive, e per ripristinarli possono essere necessarie misure adeguate ad affrontare tali situazioni, tra cui deroghe al divieto di aratura delle zone interessate, così da assicurare che i requisiti della norma BCAA 9 contribuiscano alla protezione degli habitat e delle specie.
(6)Il numero crescente di eventi meteorologici estremi e dei casi in cui prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale sono danneggiati da fattori quali fauna selvatica o specie invasive aumenta l’incidenza di problemi specifici incontrati degli agricoltori nell’applicazione dei requisiti delle norme BCAA 5, 6, 7 e 9, a cui gli Stati membri devono far fronte. Tali requisiti rischiano inoltre di risultare sproporzionati rispetto al loro effettivo contributo al raggiungimento dell’obiettivo di protezione del suolo per le norme BCAA 5, 6 e 7 e dell’obiettivo di protezione degli habitat e delle specie per la norma BCAA 9. Per evitare situazioni del genere, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire esenzioni specifiche dai requisiti delle norme BCAA 5, 6, 7 e 9 al fine di affrontare problemi specifici relativi alla loro applicazione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali i tipi di suolo, le colture o i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti dovuti, tra gli altri fattori, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Dette esenzioni dovrebbero essere limitate in termini di zona di copertura e non dovrebbero ostacolare il contributo di tali norme al raggiungimento dei loro obiettivi principali, elencati nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.
(7)Le condizioni meteorologiche e il loro impatto sulle condizioni delle superfici agricole possono impedire agli agricoltori e ad altri beneficiari di rispettare i requisiti delle norme BCAA, quali limiti di tempo e periodi per le operazioni, in un determinato anno. Per evitare che gli agricoltori, a fronte di tali requisiti, siano costretti, ad esempio, a seminare colture entro una determinata data quando le condizioni meteorologiche dell’anno in corso non consentono di effettuare le operazioni necessarie o a costo di causare gravi effetti sul suolo, come la compattazione, è opportuno che gli Stati membri, nell’attuare le norme minime in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite dal regolamento (UE) 2021/2115, possano concedere deroghe temporanee a tali requisiti. È opportuno che tali deroghe temporanee siano limitate, nel loro campo di applicazione, agli agricoltori e altri beneficiari interessati o a zone colpite dalle condizioni meteorologiche e siano applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.
(8)Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede una serie di elementi e strumenti che permettono agli Stati membri di conseguire l’obiettivo specifico di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. Uno di questi elementi è il sistema di condizionalità. In particolare, la norma BCAA 8 elencata nell’allegato III di tale regolamento comprende diversi requisiti, tra cui l’obbligo di destinare una determinata percentuale dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi. L’obiettivo principale della norma BCAA 8 è il mantenimento di elementi e superfici non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole. Gli Stati membri possono anche progettare interventi a sostegno di tale obiettivo, quali i regimi ecologici volti a coprire i settori di intervento di cui all’articolo 31del regolamento (UE) 2021/2115. Nel contesto delle sfide e delle insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di incertezze economiche, l’esperienza ha dimostrato la necessità di adeguare l’equilibrio tra i diversi strumenti strategici che contribuiscono alla tutela e al miglioramento della biodiversità, concedendo agli agricoltori maggiore flessibilità nel contribuire al raggiungimento di tale obiettivo in funzione della situazione specifica della loro azienda e fornendo loro una compensazione finanziaria più elevata per tale contributo.
(9)Più specificamente, poiché l’obbligo di destinare una percentuale dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi rientra attualmente nel primo requisito della norma BCAA 8 elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, gli agricoltori che presentano domanda per ottenere pagamenti diretti e interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 di detto regolamento devono rispettare tale requisito senza alcuna compensazione dei costi sostenuti o del mancato guadagno. In alcuni casi ciò può comportare un significativo onere finanziario per gli agricoltori e i beneficiari interessati, specialmente tenendo conto che sui seminativi destinati a superfici o elementi non produttivi in base alla norma BCAA 8 non è possibile alcuna produzione vegetale o animale. Considerati gli oneri e le conseguenze che ciò comporta per alcuni agricoltori e la serie eccezionale di difficoltà e incertezze che essi si trovano ad affrontare, la necessità di creare superfici ed elementi non produttivi sui seminativi sarebbe affrontata meglio tramite uno strumento che permettesse maggiore flessibilità e, soprattutto, offrisse un incentivo tale da compensare almeno una parte dei costi sostenuti e del mancato guadagno dovuti a tali superfici ed elementi non produttivi. È pertanto opportuno modificare l’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 per fare in modo che gli Stati membri sostengano regimi ecologici comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.
(10)Allo stesso tempo è opportuno adeguare il sistema di condizionalità istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 rimuovendo l’obbligo di destinare una percentuale dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi dalla norma BCAA 8 elencata nell’allegato III di tale regolamento. L’obbligo di mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, che attualmente fanno parte dei requisiti della norma BCAA 8, dovrebbero essere mantenuti nell’ambito del sistema di condizionalità per garantire la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti nelle zone agricole.
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