Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (2) («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l’Unione e l’Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio (3), il titolo IV dell’accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(2)L’accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell’accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall’appartenenza delle parti all’Organizzazione mondiale del commercio.

(3)L’articolo 25 dell’accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994). A tal fine, l’articolo 29 dell’accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.

(4)La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell’Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell’indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta, ad esempio, alla restrizione e all’incertezza della possibilità di accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l’impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l’Unione e l’Ucraina al fine di continuare a sostenere le autorità e la popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l’accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l’Unione e l’Ucraina.

(5)A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna. A norma dell’articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.

(6)Il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) scade il 5 giugno 2024.

(7)Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all’importazione; e iii) la sospensione dell’applicazione del capo V e dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Con tali misure l’Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

(8)Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell’Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l’ottenimento dei benefici a norma dell’accordo di associazione, comprese le norme relative all’origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell’Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l’Unione, a norma dell’accordo di associazione.

(9)I regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero anche essere subordinati alla condizione che l’Ucraina si astenga dall’introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti, o dall’introdurre altre restrizioni degli scambi con l’Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(10)I regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero inoltre essere subordinati al costante rispetto da parte dell’Ucraina dei principi generali dell’accordo di associazione. A tale riguardo, l’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce, tra l’altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre l’articolo 3 dell’accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le parti.

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