Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1332 della Commissione del 17 maggio 2024 recante modifica di alcuni allegati del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/620.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Detto regolamento dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessaria la modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di approvare lo status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone e di revocare l’approvazione per alcune zone degli Stati membri in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, e per approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.

(4)Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, la diarrea virale bovina (BVD), l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), la setticemia emorragica virale (SEV) e la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione l’approvazione dello status di indenne da malattia o di modifiche dei programmi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Uno Stato membro ha inoltre notificato focolai di infezione da BTV, il che deve ugualmente riflettersi nel pertinente allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(5)Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l’Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Agrigento della regione Sicilia. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento dello status di indenne da malattia. Pertanto tale provincia dovrebbe essere elencata nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

(6)Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nei circondari di Göttingen, Northeim e Stade nel Land della Bassa Sassonia e nel circondario di Kleve nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD.

(7)Per quanto riguarda l’infezione da BTV, la Spagna ha notificato alla Commissione un focolaio di infezione da BTV sierotipo 4 nella provincia di Alicante della comunità autonoma di Valencia. Poiché tale provincia ha lo status di indenne da malattia ed è elencata nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare l’approvazione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV e modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna in tale elenco.

(8)La Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV già approvato per la zona elencata nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 con l’aggiunta di una zona comprendente la provincia di Alicante della comunità autonoma di Valencia. È pertanto opportuno aggiungere tale area alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e approvare la modifica proposta del programma di eradicazione per l’infezione da BTV.

(9)Per la SEV, la Danimarca e l’Estonia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la SEV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, in entrambi i casi, per l’intero territorio. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la SEV. Pertanto l’intero territorio di tali Stati membri dovrebbe essere elencato nell’allegato XII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto avente lo status di indenne da malattia per la SEV.

(10)Per la NEI, l’Estonia e la Finlandia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la NEI stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, rispettivamente, per l’intero territorio e per un compartimento. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la NEI. Pertanto l’intero territorio dell’Estonia e un compartimento della Finlandia dovrebbero essere elencati nell’allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la NEI.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

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