LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva (UE) 2018/2001 sostituendo in tutto il testo il termine «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto» con il termine «combustibili rinnovabili di origine non biologica», modificando la definizione. Queste modifiche hanno ampliato l'ambito di applicazione del termine sostituito nella direttiva (UE) 2018/2001, che in precedenza faceva riferimento solo ai carburanti liquidi e gassosi utilizzati nel settore dei trasporti e ora include anche i combustibili liquidi e gassosi utilizzati nel settore dell'energia elettrica, a fini non energetici nel settore industriale e nel settore del riscaldamento e raffrescamento.
(2)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione (3) per allinearlo alla direttiva (UE) 2018/2001 modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. Il termine «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto» dovrebbe quindi essere sostituito nel regolamento delegato dal termine «combustibili rinnovabili di origine non biologica».
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