Regolamento Delegato (UE) 2024/1401 della Commissione del 7 marzo 2024 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2022/2104 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione (2) stabilisce le caratteristiche degli oli di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, punti da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)I valori limite per le caratteristiche dell’olio d’oliva di cui al regolamento delegato (UE) 2022/2104 tengono conto della norma commerciale per l’olio d’oliva e l’olio di sansa di oliva del Consiglio oleicolo internazionale (COI) (3) (di seguito «norma commerciale del COI»).

(3)In occasione della sua 116 a sessione, tenutasi il 30 novembre 2022, il COI ha adottato la decisione DEC-III.2/116-VI/2022 che modifica la norma commerciale del COI per quanto riguarda il limite di Δ-7-stigmastenolo per tutte le categorie di olio d’oliva. L’Unione ha votato a favore di tale modifica conformemente alla decisione (UE) 2022/2391 del Consiglio (4).

(4)Al fine di garantire l’attuazione a livello dell’Unione della più recente norma internazionale sui valori limite per il parametro Δ-7-stigmastenolo stabilita dal COI, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/2104,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2022/2104 è così modificato:

1)L’allegato I è così modificato:

a)la tabella B è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato I del presente regolamento;

b)l’appendice è soppressa;

2)l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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