LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettera a), e l’articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l’altro, per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci.
(2)Nell’allegato III, capitolo 28 (modello FISH-CRUST-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione (5) ha sostituito tale capitolo. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, al punto II.2.6.2, punti i) e iii), del capitolo 28 sostituito, erano presenti due note in eccesso. A fini di chiarezza è opportuno sopprimere tali note.
(3)Nell’allegato III, capitolo 29 (modello EU-FISH), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 ha erroneamente soppresso la parte II di tale capitolo. È pertanto opportuno ripristinare la parte II del capitolo in questione e, per motivi di chiarezza, modificare l’ordine dei punti.
(4)La direttiva 96/23/CE del Consiglio (6) è stata abrogata e le disposizioni relative all’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 29 di tale direttiva sono state integrate nel regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (7). Anche la decisione 2011/163/UE della Commissione (8) è stata abrogata e le sue disposizioni sono state integrate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (9). È pertanto necessario adeguare di conseguenza i riferimenti a tale direttiva e a tale decisione nell’allegato III, capitolo 29, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 nel testo da ripristinare.
(5)Poiché ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico non si applicano le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, è opportuno introdurre un’opzione di certificazione distinta per tali prodotti nell’allegato III, capitolo 29, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Tale opzione di certificazione dovrebbe fare riferimento, per quanto riguarda i contaminanti, alla conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (10) e, per quanto riguarda i residui di antiparassitari, alla conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
(6)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(7)Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare gli scambi, le modifiche e le rettifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dal presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. L’entrata in vigore urgente delle modifiche e delle rettifiche non pregiudica il fatto che, conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, fino al 15 settembre 2024 continua a essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca, accompagnate dall’opportuno certificato sanitario/ufficiale o certificato ufficiale rilasciato conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 28 e 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2024.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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