LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e paesi terzi (1), in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l’attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e uno o più paesi terzi. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/287 non incidono su eventuali disposizioni specifiche contenute in detti accordi commerciali, ove tali disposizioni non siano conformi al suddetto regolamento. Le disposizioni specifiche in questione contenute in alcuni accordi commerciali sono elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2019/287.
(2)L’Unione europea e la Nuova Zelanda hanno concluso un accordo di libero scambio (2) contenente alcune disposizioni sulle misure di salvaguardia bilaterali che non sono conformi al regolamento (UE) 2019/287. L’allegato di tale regolamento dovrebbe pertanto includere riferimenti a dette disposizioni.
(3)Un ulteriore esame dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (3), dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (4) e dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (5) ha permesso di concludere che, al fine di garantire la certezza del diritto e migliorare la trasparenza, è inoltre opportuno aggiungere nell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 alcune disposizioni supplementari contenute in tali accordi. Inoltre un ulteriore esame dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore e dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam ha permesso di concludere che alcune disposizioni contenute in tali accordi relative ai periodi di transizione dovrebbero essere soppresse dall’allegato del regolamento (UE) 2019/287 poiché sono conformi al regolamento (UE) 2019/287.
(4)È inoltre opportuno modificare l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 aggiungendo le date di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore e dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, poiché tali date non erano ancora note al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/287.
(5)Alla luce di dette modifiche e al fine di garantire la trasparenza e la leggibilità, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) 2019/287.
(6)A norma dell’articolo 27.2 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, detto accordo dovrebbe entrare in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l’entrata in vigore di tale accordo. Poiché l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda non è prevista prima del 1o giugno 2024, è opportuno prevedere un’applicazione differita del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2019/287 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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