IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2023/ 2216 (2) del Consiglio, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina che modifica l’accordo in forma di scambio di lettere tra la l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 4 dicembre 2023, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)L’accordo ha l’obiettivo di modificare l’accordo tra l’Unione e la Repubblica argentina (3) firmato il 10 maggio 2021 in relazione al volume di due contingenti tariffari e di stabilire la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994.
(3)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina che modifica l’accordo in forma di scambio di lettere tra la l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista nell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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