Regolamento (UE) 2024/1428 del Consiglio del 17 maggio 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/1429 del Consiglio, del 17 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)Il 17 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1429, che ha modificato la decisione 2014/512/PESC.

(4)Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina e ha dichiarato che con le sue azioni militari illegali la Russia ha violato palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e ha compromesso la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l’elaborazione e l’adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a fermare la loro campagna di disinformazione.

(5)Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell’Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l’uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell’Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l’imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.

(6)Nelle conclusioni del 21 e 22 marzo 2024 il Consiglio europeo ha riaffermato il sostegno risoluto dell’Unione all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e al suo diritto naturale di autotutela dall’aggressione russa. Ha inoltre chiesto ulteriori misure per indebolire la capacità della Russia di continuare a condurre la sua guerra di aggressione, ivi compreso il rafforzamento delle sanzioni.

(7)Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, al fine di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell’Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, così come la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell’Unione e nei suoi Stati membri.

(8)Nell’intento di giustificare e sostenere l’aggressione nei confronti dell’Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell’Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(9)Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

(10)Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione sancita all’articolo 11 della stessa, sospendere con urgenza le attività di radiodiffusione di ulteriori organi di informazione nell’Unione o dirette all’Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l’Unione e i suoi Stati membri.

(11)Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà sanciti, rispettivamente, dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, le misure di cui al presente regolamento non impediscono a tali organi di informazione interessati e al loro personale di svolgere nell’Unione altre attività oltre alla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

(12)A fini di coerenza con la procedura di sospensione delle licenze di radiodiffusione prevista dalla decisione 2014/512/PESC, è opportuno che il Consiglio eserciti le competenze di esecuzione per decidere, esaminati i singoli casi, se, alla data indicata nel regolamento (UE) n. 833/2014, debbano applicarsi le misure restrittive nei confronti di varie entità elencate nell’allegato XV del medesimo regolamento.

(13)Le misure di cui al presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione.

(14)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento. Tale modifica si applica a una o più entità ivi indicate a decorrere dal 25 giugno 2024, a condizione che il Consiglio, esaminati i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

Tratto da:

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EurLex

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