A. Lettera dell'Unione europea
Eccellenza,
desidero fare riferimento alle procedure in corso a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, avviate dall'Unione europea («Unione») con la notifica di cui al documento G/SECRET/42 del 24 luglio 2018, che propone modifiche delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
Il 10 maggio 2021 l'Unione e la Repubblica argentina («Argentina») hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere per la conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 («accordo del 10 maggio 2021 »), entrato in vigore il 13 luglio 2021.
L'accordo del 10 maggio 2021 stabilisce che esso «[…] non pregiudica i negoziati tra l'UE e altri membri dell'OMC titolari di diritti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per quanto riguarda i contingenti tariffari erga omnes in questione […]». L'Unione si è impegnata a informare l'Argentina qualora il risultato di tali negoziati dovesse modificare le quote concordate nei negoziati bilaterali.
A seguito dei negoziati tra l'Unione e altri membri dell'OMC titolari di diritti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, l'Unione ha convenuto di modificare come segue le quote di due contingenti tariffari per i quali l’Argentina detiene diritti di negoziato:
— contingente tariffario 030 (latte scremato in polvere): la quota dell'Unione del contingente erga omnes è portata a 62 917 tonnellate;
— contingente tariffario 110 (succhi di frutta): la quota dell'Unione del contingente erga è portata a 6 551 tonnellate.
A seguito di consultazioni bilaterali, l'Argentina concorda con le modifiche di cui al paragrafo precedente della presente lettera e con i conseguenti impegni quantitativi assunti dall'Unione che non include più il Regno Unito.
Mi pregio proporre che la presente lettera e la conferma del Suo governo costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina, che modifica l'accordo del 10 maggio 2021 per quanto riguarda la ripartizione dei due contingenti tariffari sopra elencati.
L'Unione e l'Argentina si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Nel caso dell'Unione, la notifica scritta è trasmessa al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
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