Decisione (UE) 2024/1357 del Consiglio del 29 aprile 2024 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein.

Giustizia Istock

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, con decisione (UE) 2022/442 (2), ad avviare negoziaticon l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I negoziati con il Principato del Liechtenstein si sono conclusi positivamente con la sigla di un accordo il 16 giugno 2023.

(2)A norma della decisione (UE) 2024/199 del Consiglio (4), l’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo») è stato firmato il 28 novembre 2023, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(3)A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell’accordo necessarie per adeguare i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ogni volta che esso è aggiornato.

(4)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 (7) («accordo») à approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo (8).

Articolo 3

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo, le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’accordo, per tener conto di qualsiasi modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo. Il 29 aprile 2024,

Per il Consiglio

Il presidente

D. CLARINVAL

Tratto da:

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EurLex

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