Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1320 della Commissione del 15 maggio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l’elenco delle zone infette per il contenimento della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione (2) è applicato dall’agosto 2020 allo scopo di prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) («organismo nocivo specificato»).

(2)A seguito delle indagini svolte a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, l’Italia ha confermato che l’eradicazione dell’organismo specificato nei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano nella provincia di Bari e nel comune di Fasano nella provincia di Taranto non è più possibile.

(3)Tali comuni dovrebbero pertanto essere aggiunti al rispettivo elenco di zone infette sottoposte a contenimento di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda le province di Taranto e Bari.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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