LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (2), il Consiglio ha adottato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (3) («l'accordo»).
(2)Il capo 3 dell'accordo definisce la nozione di «regole di origine e procedure di origine» e l'allegato 3-B dell'accordo stabilisce un elenco di regole di origine specifiche per prodotto. L'appendice 3-B-1 di tale allegato definisce regole alternative che possono applicarsi, in luogo delle regole di cui all'allegato 3-B, a taluni prodotti da considerare originari della Nuova Zelanda, entro i limiti del contingente annuo applicabile.
(3)I prodotti cui si applicano le regole alternative di cui all'appendice 3-B-1 possono essere importati nell'Unione in esenzione da dazi, entro i limiti del contingente annuo applicabile, ad eccezione delle merci di cui al codice 0303.69 del sistema armonizzato, per le quali i dazi doganali saranno soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite in tale appendice.
(4)Per taluni prodotti i volumi dei contingenti devono essere aumentati se sono soddisfatte le condizioni di cui all'appendice 3-B-1 dell'allegato 3-B dell'accordo.
(5)I contingenti annui di cui all'appendice 3-B-1 dovrebbero essere gestiti sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).
(6)L'accordo è entrato in vigore il 1 o maggio 2024.
(7)Al fine di garantire una gestione efficace e un'applicazione tempestiva dei contingenti di origine di cui all'appendice 3-B-1 dell'allegato 3-B, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.
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