LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza attiva protioconazolo sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata allo Stato membro interessato una domanda di modifica degli LMR vigenti per il protioconazolo nelle barbabietole da zucchero e nelle radici di cicoria.
(3)In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. La Commissione ha trasmesso la domanda, la relazione di valutazione e il relativo fascicolo all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(4)L’Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione. Ha valutato in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tale parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
(5)Per quanto riguarda le modifiche degli LMR richieste dal richiedente per il protioconazolo nelle barbabietole da zucchero e nelle radici di cicoria, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche del protioconazolo. Né l’esposizione a lungo termine alla sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(6)In base al parere motivato dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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