LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022.
(2)Il 25 maggio 2023 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato talune modifiche al Principio contabile internazionale n. 7 Rendiconto finanziario («IAS 7») e all’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative («IFRS 7»). Le modifiche hanno introdotto obblighi di informativa sugli accordi di finanziamento per le forniture di un’impresa.
(3)I nuovi obblighi sono intesi a fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni che consentano loro di valutare l’impatto degli accordi di finanziamento per le forniture sulle passività e sui flussi finanziari di un’impresa, di comprenderne l’effetto sull’esposizione di quest’ultima al rischio di liquidità e di capire il modo in cui l’impresa stessa possa risentire dell’eventuale indisponibilità di detti accordi.
(4)Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 7 e all’IFRS 7 soddisfano le condizioni per l’adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 il Principio contabile internazionale n. 7 Rendiconto finanziario e l’International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 o gennaio 2024 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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