LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per il ditianon sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)L’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per il ditianon in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L’Autorità ha osservato che il potenziale mutageno del metabolita 1,4-naftochinone rimane incerto, in attesa della presentazione di ulteriori studi che colmino la carenza di dati precedentemente individuata (3). I valori della dose giornaliera ammissibile (DGA) e della dose acuta di riferimento (DAR) di 1,4-naftochinone sono pertanto considerati provvisori ed è richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio per tutti gli LMR per il ditianon superiori ai limiti di determinazione (LD). Poiché i dati mancanti devono essere presentati nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo dell’approvazione del ditianon, gli LMR dovrebbero essere riesaminati e rivisti dai responsabili della gestione del rischio dopo il completamento di tale procedura.
(3)L’Autorità ha inoltre riscontrato un superamento della DAR del ditianon per mele e pere. L’Autorità ha consultato gli Stati membri e li ha invitati a segnalare potenziali buone pratiche agricole (BPA) alternative per mele e pere, autorizzate negli Stati membri o in paesi terzi e già valutate a livello di Stati membri, che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Sono state individuate BPA alternative per mele e pere che permettono di non superare la DAR del ditianon. È pertanto opportuno modificare gli LMR per il ditianon su mele e pere di cui all’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 riducendoli ai valori indicati dall’Autorità.
(4)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni LD per il ditianon. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(5)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR per il ditianon tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7)Prima dell’applicazione dei nuovi LMR per il ditianon dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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