IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia («COTIF»), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (1).
(2)A norma dell’articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l’ammissione di materiale ferroviario da utilizzare nel traffico internazionale sono disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l’appendice C della COTIF.
(3)La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, con riferimento al RID.
(4)A norma dell’articolo 18 della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della COTIF («comitato di esperti RID») può adottare modifiche, tra l’altro, dell’allegato del RID.
(5)Il comitato di esperti RID, nella 58a sessione del 23 maggio 2024, dovrebbe adottare modifiche volte ad adeguare l’allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID vincoleranno l’Unione.
(7)Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose per ferrovia, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
(8)Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.
(9)Nell’ambito della 17a sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 22 maggio 2024, potranno essere concordate modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato della presente decisione, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose presso la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 58a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («comitato di esperti RID») nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, figura nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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