LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (1), in particolare l’articolo 50,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 33 della direttiva 2010/63/UE prevede che gli animali utilizzati a fini scientifici siano forniti di alloggio e godano di un ambiente e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere. L’allegato III della direttiva 2010/63/UE stabilisce i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione di tali animali.
(2)L’articolo 6 della direttiva 2010/63/UE prevede che gli animali siano soppressi provocando il minimo di dolore, sofferenza e angoscia possibile, utilizzando i metodi di soppressione adeguati propri alle specie di cui all’allegato IV della direttiva.
(3)Al momento dell’adozione della direttiva non vi erano conoscenze scientifiche sufficienti sui requisiti adeguati per l’alloggiamento e la cura di determinate specie, tra cui cefalopodi, pesci zebra e passeriformi né sui metodi di soppressione adeguati per i cefalopodi. Pertanto, non sono stati inseriti requisiti specifici per tali specie nell’allegato III della direttiva 2010/63/UE né per la soppressione dei cefalopodi nell’allegato IV di tale direttiva.
(4)Dal 2010 sono state acquisite nuove conoscenze scientifiche sui requisiti in materia di benessere dei cefalopodi, dei pesci zebra e dei passeriformi tenuti in cattività e sul metodo di soppressione dei cefalopodi che causi il minimo di dolore, sofferenza e angoscia possibile. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE.
(5)È opportuno introdurre alcuni dei nuovi requisiti per i pesci zebra e i cefalopodi che non erano inclusi nell’allegato III della direttiva 2010/63/UE per tutte le specie acquatiche o per tutti gli animali.
(6)Le informazioni presentate a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE indicano che diversi Stati membri considerano l’ipotermia un metodo adeguato di soppressione dei pesci zebra sulla base delle attuali prove scientifiche. Per evitare inutili oneri amministrativi derivanti dalle deroghe regolari concesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2010/63/UE, tale metodo dovrebbe essere consentito per la soppressione dei pesci zebra.
(7)Dall’adozione della direttiva 2010/63/UE sono emerse nuove prove scientifiche sulla non opportunità di utilizzare gas inerti (argon e azoto) per la soppressione dei roditori e pertanto il loro utilizzo non dovrebbe più essere consentito a tale scopo.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/63/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 4 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 dicembre 2026.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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