LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 aprile 2018 la società Lhoist ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «CaO PT03», del tipo di prodotto 3, quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-JG038697-30. La domanda recava anche il numero relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23», successivamente autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703 della Commissione (3) e iscritto nel registro con il numero BC-VJ038509-19.
(2)Il principio attivo contenuto nel biocida singolo «CaO PT03» è l’ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 3.
(3)Il 20 settembre 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «CaO PT03», conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
(4)Nel parere l’Agenzia conclude che le differenze proposte tra il biocida singolo «CaO PT03» e il corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (5) e che, sulla base della valutazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo «CaO PT03» soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Il 26 gennaio 2024 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida «CaO PT03» in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6)La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo «CaO PT03».
(7)La data di scadenza della presente autorizzazione coincide con la data di scadenza dell’autorizzazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA oxi-lime 23».
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Lhoist è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso dello stesso biocida singolo «CaO PT03» con il numero di autorizzazione EU-0029492-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 4 giugno 2024 al 30 novembre 2033.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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