LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Nel novembre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 (2), la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia («regolamento iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 14,4 % e il 15,8 %, con un dazio residuo del 15,8 % per le società russe che non hanno collaborato. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali dazi («inchiesta iniziale») è stata aperta nell’ottobre 2020 (3).
1.2.Domanda
(2)La Commissione ha ricevuto una domanda, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia da parte delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan, e di disporre la registrazione di tali importazioni («domanda»).
(3)La domanda è stata presentata il 10 luglio 2023 dal Consorzio Woodstock («richiedente»).
(4)La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Russia, dalla Turchia e dal Kazakhstan nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul legno compensato di betulla dalla Russia. Tale modificazione sembrava derivare dalla spedizione nell’Unione di legno compensato di betulla attraverso la Turchia e il Kazakhstan, una pratica per la quale non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.
(5)Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni di legno compensato di betulla risultavano entrati nel mercato dell’Unione. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di legno compensato di betulla erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. Infine vi erano sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan erano oggetto di dumping rispetto al valore normale accertato per il legno compensato di betulla.
1.3.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
(6)Il prodotto oggetto della possibile elusione è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, classificato alla data di entrata in vigore del regolamento iniziale con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010) e originario della Russia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano attualmente le misure.
(7)Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con il codice NC 4412 33 10 (4), ma spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato originario della Turchia e del Kazakhstan (codici TARIC 4412331010 e 4412331020)(«prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(8)Dall’inchiesta è risultato che il legno compensato di betulla esportato dalla Russia e il legno compensato di betulla spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia, a prescindere che sia originario del Kazakhstan e della Turchia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
1.4.Apertura
(9)Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, il 21 agosto 2021 la Commissione ha aperto l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649 della Commissione (5) («regolamento di apertura») e ha disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Kazakhstan e della Turchia.
1.5.Osservazioni in merito all’apertura
(10)Dopo l’apertura dell’inchiesta, le autorità kazake hanno fornito un elenco di società produttrici di legno compensato di betulla e hanno chiesto che tali società fossero escluse dal campo di applicazione delle misure, in quanto esportavano legno compensato di betulla prodotto in Kazakhstan. Hanno sostenuto che i certificati di origine in Kazakhstan erano conformi alle norme internazionali e a tutte le prescrizioni e le norme dell’UE in materia di origine delle merci e che tale conformità era controllata dal ministero del Commercio e dell’integrazione. Hanno pertanto chiesto alla Commissione di non estendere i dazi antidumping al Kazakhstan, poiché le società non potevano essere coinvolte nell’elusione delle misure.
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