Regolamento Delegato (UE) 2024/1331 della Commissione del 28 febbraio 2024 recante modifica del Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 273/2004 fissa provvedimenti per il monitoraggio del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.

(2)Le autorità nazionali competenti hanno segnalato il sequestro di sale sodico di isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) nel contesto della fabbricazione illecita di stupefacenti.

(3)L’IMDPAM è usato per produrre il 3,4-metilenediossifenilpropano-2-one, che a sua volta è un precursore della 3,4-metilenediossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come «ecstasy».

(4)L’MDMA è una delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. È noto che essa comporta rischi significativi per la salute umana.

(5)Al fine di rafforzare il controllo e il monitoraggio dell’IMDPAM, esso dovrebbe pertanto essere aggiunto all’elenco delle sostanze classificate a livello dell’Unione.

(6)Sono stati inoltre identificati sette esteri dell’acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico) e sei esteri dell’acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) come possibili sostituti dell’acido BMK glicidico e dell’acido PMK glicidico nella produzione illecita di droghe. Tali esteri possono essere facilmente strutturati in modo da evitare le misure di controllo e monitoraggio applicabili all’acido BMK glicidico e all’acido PMK glicidico, sostanze classificate di categoria 1. Essi sono inoltre facilmente convertibili nelle due sostanze classificate. Al fine di garantirne il controllo e il monitoraggio, anche i rispettivi esteri dovrebbero essere aggiunti all’elenco delle sostanze classificate di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(7)Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose.

(8)L’IMDPAM e gli esteri identificati dell’acido BMK glicidico e dell’acido PMK glicidico rappresentano una grave minaccia sociale e per la salute pubblica nell’Unione. Per tali sostanze non esistono produzione, commercio o usi leciti noti, se non a fini di ricerca. L’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nella categoria 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 costituirebbe pertanto una risposta adeguata per evitare il loro uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti e, allo stesso tempo, non comporterebbe oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(10)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione (3) ha riclassificato il fosforo rosso nella nomenclatura combinata («NC»). È pertanto opportuno modificare di conseguenza i codici NC nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(11)I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio (4). Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei suddetti regolamenti, è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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