IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Nella comunicazione del 2002 al Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Consiglio TRIPS), l’Unione e i suoi Stati membri hanno convenuto di discutere l’introduzione di un obbligo autonomo di divulgazione che consenta agli Stati membri di tenere traccia delle domande di brevetto riguardanti risorse genetiche.
(2)Nel 2004 l’assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), su proposta della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, ha deciso di esaminare il rapporto tra l’accesso alle risorse genetiche e gli obblighi di divulgazione nelle domande di diritti di proprietà intellettuale.
(3)Dal 2004 l’OMPI ha tenuto discussioni sulla divulgazione dell’origine o della fonte delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate nelle domande di brevetto.
(4)L’Assemblea generale dell’OMPI ha deciso di convocare una conferenza diplomatica, che dovrà svolgersi entro il 2024, al fine di istituire uno strumento giuridico internazionale in materia di proprietà intellettuale, risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
(5)L’Unione dovrebbe partecipare ai negoziati relativi a tale strumento giuridico internazionale per quanto riguarda le materie di sua competenza in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme comuni sulle quali potrebbe incidere il presente strumento internazionale o la cui portata potrebbe essere modificata dallo stesso. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui lo strumento giuridico internazionale non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata, comprese le loro prevedibili prospettive di evoluzione.
(6)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri quale definita dai trattati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie di sua competenza in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme comuni sulle quali potrebbe incidere il presente strumento internazionale o la cui portata potrebbe essere modificata dallo stesso, relativi a uno strumento giuridico internazionale in materia di proprietà intellettuale, risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
2.I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum, che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto in funzione all’andamento dei negoziati.
3.Nella misura in cui l’oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell’Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Proprietà intellettuale», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo paragrafo in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.
La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2024
Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL
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