LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali sostanze sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).
(2)È il caso delle sostanze attive dodemorf, esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, acido laurico, ottanoato di metile, decanoato di metile, acido oleico e Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) ceppo IMI 206040.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva dodemorf fino al 30 novembre 2026 e fino al 15 dicembre 2024 per il gruppo di sostanze acidi grassi da C7 a C20, che comprende gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, l’acido laurico, l’ottanoato di metile, il decanoato di metile e l’acido oleico, in attesa del completamento delle restanti fasi della procedura di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) fino al 15 aprile 2025 per gli stessi motivi.
(5)All’interno del gruppo delle sostanze acidi grassi da C7 a C20, non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive acido laurico, ottanoato di metile, decanoato di metile e acido oleico, né è stato presentato alcun fascicolo supplementare per il rinnovo della sostanza attiva esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 in conformità all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (6).
(6)Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo del ceppo IMI 206040 di Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) in conformità all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
(7)Per la sostanza attiva dodemorf, il 18 dicembre 2023 il richiedente ha confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell’approvazione.
(8)Non è quindi più giustificato mantenere la proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive. È pertanto opportuno stabilire una nuova data di scadenza alla prima data possibile, concedendo nel contempo agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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