LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2)Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
(3)Nell’inchiesta iniziale è stato applicato un campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.
(4)Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio antidumping pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio antidumping su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta.
(5)Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è stato modificato tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4). È stato modificato, tra l’altro, l’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
(6)Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, l’allegato I del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame,
b)non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e
c)ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.
(7)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è stato modificato a più riprese a seguito della conclusione dei riesami relativi a nuovi produttori esportatori, nell’ambito dei quali i produttori esportatori hanno fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfacevano i criteri di cui al considerando (6).
(8)Tuttavia il dispositivo dei 4 regolamenti di esecuzione della Commissione che modificano il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 fa erroneamente riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 anziché al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
(9)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1596 (5), (UE) 2023/1595 (6), (UE) 2023/711 (7) e (UE) 2022/269 (8).
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
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