L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,
e
gli STATI UNITI DI AMERICA, in seguito denominati «Stati Uniti», in seguito congiuntamente le «parti»,
CONSIDERANDO l'importanza delle tecnologie spaziali per le nazioni e i loro cittadini nei settori della comunicazione, del telerilevamento, della navigazione e della sicurezza nazionale;
CONVINTI della necessità che gli Stati Uniti e l'Unione cooperino affinché i vantaggi di dette importanti tecnologie possano essere pienamente realizzati per tutte le applicazioni pertinenti;
RICORDANDO che Galileo è il sistema globale di navigazione satellitare dell'Unione concepito per fornire gratuitamente informazioni di posizionamento e misurazione del tempo per un'ampia gamma di settori quali l'aviazione, le ferrovie, il trasporto marittimo o le telecomunicazioni;
CONSAPEVOLI del fatto che l'importazione nel territorio degli Stati Uniti di apparecchiature classificate UE ai fini del lancio di satelliti comporta rischi intrinseci per la sicurezza e richiede misure di sicurezza e una cooperazione adeguate tra gli Stati Uniti e l'Unione;
CONSIDERANDO che gli Stati Uniti e l'Unione condividono gli obiettivi in materia di prevenzione dell'uso improprio delle tecnologie spaziali e di protezione da tale uso improprio, rafforzando in tal modo la rispettiva sicurezza e garantendo ai rispettivi cittadini un elevato livello di sicurezza;
TENENDO CONTO dell'importanza strategica e scientifica e del valore economico dei satelliti Galileo;
RICONOSCENDO la necessità di garantire la protezione delle informazioni classificate e dei beni connessi al lancio dei satelliti Galileo;
CONSIDERANDO che le sfide a livello tecnico che accompagnano i lanci dei satelliti rendono indispensabile che lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione continui;
RICORDANDO l'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Dromoland Castle, Co. Clare, il 26 giugno 2004;
RICORDANDO l'accordo tra l'Unione europea e il governo degli Stati Uniti d'America sulla sicurezza delle informazioni classificate concluso a Washington il 30 aprile 2007, in particolare l'articolo 19 («accordo sulla sicurezza»), e il relativo accordo tecnico in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate scambiate tra l'UE e gli Stati Uniti d'America, approvato dal comitato per la sicurezza del Consiglio il 29 giugno 2007 e dagli Stati Uniti il 18 luglio 2007 («accordo tecnico in materia di sicurezza»);
CONSIDERANDO che la Commissione europea ha affidato la gestione dei contratti di servizi di lancio per Galileo all'Agenzia spaziale europea, che realizza le campagne di lancio dei satelliti per l'Unione;
CONSIDERANDO le responsabilità dei fornitori di servizi di lancio commerciale statunitensi quali definite dalla legislazione, dalla regolamentazione, dalla politica, dalle licenze applicabili e dagli accordi di sostegno degli Stati Uniti, nonché il ruolo e le responsabilità corrispondenti dei dipartimenti e delle agenzie statunitensi.
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