Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’accesso alle materie prime è essenziale per l’economia dell’Unione e per il funzionamento del mercato interno. Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un’alta concentrazione dell’offerta in pochi paesi terzi. Considerato il ruolo fondamentale di molte di queste materie prime critiche nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e dato il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali, nei prossimi decenni la domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale. Al contempo, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di una sempre più forte concorrenza per le risorse, il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento sta aumentando. Inoltre, in mancanza di una gestione adeguata, l’aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali negativi.

(2)In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, misure nazionali non coordinate volte a garantirne un approvvigionamento sicuro e sostenibile rischiano di compromettere il funzionamento del mercato interno. Le materie prime critiche sono spesso estratte in paesi o regioni specifici, a seconda della distribuzione geografica delle relative riserve, trasportate altrove per un’ulteriore trasformazione e poi vendute in tutto il mercato interno per essere utilizzate nei vari prodotti. Nella fase di trasformazione, le materie prime critiche sono spesso importate ed esportate più volte nel mercato interno prima di essere utilizzate in un’applicazione finale. Analogamente, il riciclaggio al termine del ciclo di vita dei prodotti ai fini del recupero delle materie prime critiche può avvenire spesso in paesi o regioni diversi da quelli in cui sono raccolti i rifiuti, ed è probabile che le materie prime secondarie risultanti siano riesportate per essere ulteriormente trasformate e utilizzate. Inoltre, le materie prime critiche sono necessarie all’inizio di molte catene del valore industriali e sono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l’industria digitale e i settori aerospaziale e della difesa. Svolgono pertanto un ruolo essenziale nel sostenere le attività economiche nel mercato interno e le perturbazioni dell’approvvigionamento potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo tra gli Stati membri.

(3)In tale contesto, azioni non coordinate da parte degli Stati membri rischiano di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno, ad esempio imponendo una regolamentazione divergente agli operatori di mercato, fornendo livelli diversi di accesso al monitoraggio del rischio di approvvigionamento, fornendo livelli diversi di sostegno ai progetti nazionali o creando ostacoli agli scambi transfrontalieri di materie prime critiche o di beni correlati tra Stati membri, creando così ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, le azioni individuali degli Stati membri potrebbero non essere sufficienti a prevenire efficacemente perturbazioni dell’approvvigionamento di materie prime critiche o potrebbero risultare meno efficienti nel conseguire tale obiettivo.

(4)Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è pertanto opportuno istituire un quadro comune dell’Unione per garantire l’accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e per salvaguardare la resilienza economica e l’autonomia strategica aperta dell’Unione.

(5)In primo luogo, tale quadro dovrebbe definire le materie prime considerate strategiche e critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie prime nell’Unione, anche individuando e sostenendo alcuni progetti relativi alle materie prime, riconoscendoli come progetti strategici («progetti strategici») e cercando di incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione. In secondo luogo, è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento attuali e futuri. In terzo luogo, il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell’Unione.

(6)Al fine di garantire che le misure stabilite nel presente regolamento si concentrino sulle materie prime più pertinenti, dovrebbero essere stilati un elenco di materie prime strategiche e un elenco di materie prime critiche. Tali elenchi dovrebbero basarsi su metodologie chiare, la cui applicazione dovrebbe essere comunicata dalla Commissione in modo aperto e trasparente. Tali elenchi dovrebbero servire anche ad orientare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. L’elenco delle materie prime strategiche dovrebbe contenere materie prime che rivestono una grande importanza strategica per il funzionamento del mercato interno, tenendo conto del loro utilizzo in tecnologie strategiche alla base delle transizioni verde e digitale o nelle applicazioni di difesa o aerospaziali, che sono caratterizzate da un divario potenzialmente significativo tra l’offerta e la domanda prevista a livello mondiale e la cui produzione è relativamente difficile da incrementare, tra l’altro, anche a causa dei lunghi tempi di realizzazione dei nuovi progetti che aumentano la capacità di approvvigionamento. Per tener conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che l’elenco delle materie prime strategiche sia riesaminato periodicamente e, se necessario, aggiornato. Al fine di garantire che gli sforzi volti ad aumentare le capacità dell’Unione lungo la catena del valore, a rafforzare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento e ad aumentare la diversificazione dell’approvvigionamento si concentrino sulle materie prime per cui sono maggiormente necessari, talune misure pertinenti dovrebbero applicarsi esclusivamente all’elenco delle materie prime strategiche. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di creare elenchi aggiuntivi sulla base delle loro specifiche esigenze nazionali o di adottare adeguate misure a livello nazionale.

(7)L’elenco delle materie prime critiche dovrebbe includere tutte le materie prime strategiche, nonché qualsiasi altra materia prima di grande importanza per l’intera economia dell’Unione, per la quale esiste un rischio elevato di perturbazione dell’approvvigionamento suscettibile di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno. Oltre alle tecnologie strategiche, in futuro anche altri settori potrebbero essere esposti a elevati rischi di approvvigionamento. Per tenere conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che la Commissione, in linea con la prassi attuale, effettui periodicamente una valutazione sulla base dei dati riguardanti la produzione, lo scambio, le applicazioni, il riciclaggio e la sostituzione per una vasta gamma di materie prime, al fine di aggiornare gli elenchi delle materie prime strategiche e critiche, in modo tale da riflettere l’evoluzione dell’importanza economica e del rischio di approvvigionamento associati a tali materie prime nel mercato interno. L’elenco delle materie prime critiche dovrebbe includere le materie prime che hanno raggiunto o superato le soglie per quanto riguarda sia l’importanza economica sia il rischio di approvvigionamento, senza attribuire alle materie prime pertinenti un ordine di importanza in termini di criticità. Tale valutazione dovrebbe essere basata su una media degli ultimi dati disponibili per un periodo di cinque anni. Le misure riguardanti il punto di contatto unico, la pianificazione, l’esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità previste nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutte le materie prime critiche.

(8)Gli elenchi delle materie prime strategiche e critiche dovrebbero utilizzare denominazioni consolidate per le materie prime elencate. Per l’elenco delle materie prime strategiche, le denominazioni dovrebbero fare riferimento, se del caso, al grado di raffinazione che una materia prima deve raggiungere per poter essere utilizzata per la produzione di tecnologie strategiche. I riferimenti alle materie prime strategiche e critiche dovrebbero essere intesi come riferiti all’intera catena del valore di tali materie prime, anche nella loro forma non lavorata e in tutte le fasi della trasformazione che portano, se del caso, al grado specificato. È opportuno fornire un chiarimento eccezionale per la catena del valore dell’alluminio, menzionando, oltre all’alluminio, la bauxite, il suo minerale più importante, e l’allumina, la sua forma di trasformazione intermedia. In molti casi le materie prime strategiche e critiche sono estratte, trasformate o riciclate come sottoprodotti di altri principali processi di estrazione, trasformazione e riciclaggio. Pertanto, la natura di sottoprodotto delle materie prime non dovrebbe incidere sulla loro inclusione nell’elenco o sulla loro inclusione nell’ambito di applicazione delle relative disposizioni del presente regolamento.

(9)Al fine di sostenere l’attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e al fine di fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche («comitato»). Il comitato dovrebbe essere composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione di altre parti in qualità di osservatori, in particolare il Parlamento europeo. Al fine di sviluppare le competenze necessarie per l’esecuzione di determinati compiti, il comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, l’accettabilità sociale, l’esplorazione, il monitoraggio e le scorte strategiche, nonché uno sulla circolarità, l’efficienza delle risorse e la sostituzione, che dovrebbero agire come una rete riunendo le autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l’industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi. Le consulenze e i pareri del comitato non dovrebbero essere vincolanti e l’assenza di tali consulenze o pareri non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento.

(10)È necessario mettere in atto misure adeguate per stabilire un approccio comune ai progetti strategici dell’Unione attivi nell’estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime strategiche o che contribuiscono alla produzione di materie sostitutive. Tali progetti strategici, unitamente agli sforzi degli Stati membri, dovrebbero contribuire ad aumentare le capacità per garantire un approvvigionamento sicuro di materie prime strategiche. Altre misure, riguardanti in particolare l’esplorazione o la circolarità, sono inoltre destinate a contribuire al rafforzamento delle diverse fasi della catena del valore.

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