Decisione (UE) 2024/1225 della Commissione del 30 aprile 2024 relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I.FATTI E PROCEDURA

(1)La decisione (UE) 2021/741 della Commissione (1) ha approvato le disposizioni nazionali danesi concernenti l’aggiunta di nitrito di potassio (E 249) e nitrito di sodio (E 250) («nitriti») ai prodotti a base di carne, contenute nel decreto n. 1247 del 30 ottobre 2018 sugli additivi nei prodotti alimentari (BEK nr 1247 af 30.10.2018, Udskriftsdato:3.9.2020, Miljø- og Fødevareministeriet) che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione con lettera del 6 novembre 2020 in conformità all’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali disposizioni nazionali sono approvate fino al 5 maggio 2024.

(2)Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativo agli additivi alimentari fissa i livelli e altre condizioni d’uso dei nitriti nei prodotti a base di carne.

(3)Conformemente alla decisione (UE) 2021/741 la Danimarca deve monitorare la situazione e raccogliere dati che consentano di stabilire se l’applicazione dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 garantirebbe il necessario livello di protezione o, in caso contrario, se comporterebbe un rischio inaccettabile per la salute umana in Danimarca.

(4)Con lettera del 3 novembre 2023 la Danimarca ha notificato alla Commissione la propria intenzione di mantenere le disposizioni nazionali relative all’uso dei nitriti nei prodotti a base di carne, le quali differiscono dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008. A sostegno della sua notifica, la Danimarca ha fornito informazioni comprendenti dati sul consumo e sulle importazioni di prodotti a base di carne, sull’esposizione ai nitriti, sulle analisi dei nitriti nei prodotti a base di carne e sulla prevalenza del botulismo, nonché una valutazione del rischio aggiornata, datata 18 agosto 2023, redatta dall’Istituto nazionale dell’alimentazione della Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

1.LEGISLAZIONE DELL’UNIONE

1.1.Articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE

(5)L’articolo 114, paragrafo 4, TFUE dispone che «Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»

(6)Conformemente all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

1.2.Regolamento (CE) n. 1333/2008

(7)Conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008, l’approvazione di un additivo alimentare è subordinata alla dimostrazione di una necessità tecnica considerata ragionevole e del fatto che il suo impiego è sicuro, non induce in errore i consumatori e presenta per questi ultimi vantaggi e benefici.

(8)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni per il loro uso. Soltanto gli additivi alimentari compresi nell’elenco UE possono essere immessi sul mercato come tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’uso ivi specificate.

(9)I nitriti vengono usati da vari decenni nei prodotti a base di carne, tra l’altro per garantire, insieme ad altri fattori, la conservazione e la sicurezza microbiologica di questi prodotti, in particolare di quelli ottenuti mediante salatura, ed inibiscono, tra l’altro, la moltiplicazione del Clostridium botulinum, il batterio responsabile del botulismo, potenzialmente letale. D’altra parte è noto che la presenza di nitriti nei prodotti a base di carne può determinare la formazione di nitrosammine, alcune delle quali sono risultate cancerogene. La normativa in questo settore deve quindi garantire un equilibrio tra il rischio di formazione di nitrosammine derivante dalla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne, da un lato, e gli effetti protettivi dei nitriti contro la moltiplicazione dei batteri, in particolare quelli responsabili del botulismo, dall’altro.

1.2.1.Livelli massimi di nitriti applicabili fino al 9 ottobre 2025

(10)Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla categoria alimentare 08.3 «Prodotti a base di carne», sono fissati i livelli massimi di nitriti che possono essere aggiunti durante la fabbricazione. Fino al 9 ottobre 2025, la dose massima aggiunta è di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne in generale, 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati e 180 mg/kg per alcuni specifici prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura realizzati tradizionalmente in determinati Stati membri.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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