IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l’obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
(2)Le direttive 2009/12/CE (3), 2009/33/CE (4) e (UE) 2022/1999 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio (6) prevedono una serie di obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada che dovrebbero essere semplificati, in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, dal titolo «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030».
(3)La direttiva 2009/12/CE si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto al trattato e aperto al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale supera la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri e all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. Dispone che gli Stati membri pubblichino un elenco degli aeroporti situati nel rispettivo territorio che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva e lo aggiornino annualmente. Poiché le informazioni contenute in tale elenco sono disponibili al pubblico e le parti interessate possono facilmente accedervi presso gli aeroporti, le associazioni aeroportuali ed Eurostat, è opportuno, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi, eliminare tale obbligo di pubblicazione.
(4)La direttiva 2009/33/CE stabilisce obiettivi minimi di appalto per veicoli puliti, espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti aggiudicati durante due periodi di riferimento. Il primo di tali periodi di riferimento va dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025, mentre il secondo va dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030.
(5)A norma della direttiva 2009/33/CE, gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione sull’attuazione di tale direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni. Le relazioni degli Stati membri devono includere il numero e le categorie di veicoli oggetto di appalto che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE. A norma della direttiva 2009/33/CE la Commissione è inoltre tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 18 aprile 2027 e successivamente ogni tre anni, una relazione sull’attuazione di tale direttiva sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma di tale direttiva.
(6)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre la frequenza con cui gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni a norma della direttiva 2009/33/CE e allinearla pienamente ai periodi di riferimento quinquennali previsti da tale direttiva. Tenuto conto di tale modifica della frequenza delle relazioni, non è più opportuno prevedere che tali relazioni accompagnino quelle di cui all’articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e all’articolo 99, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), entrambi i quali prevedono relazioni ogni tre anni. Poiché le relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio si basano sulle relazioni nazionali degli Stati membri, è opportuno adattare di conseguenza anche la frequenza di tali relazioni.
(7)A norma della direttiva (UE) 2022/1999, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sull’applicazione di tale direttiva per ogni anno solare. Considerati i vantaggi limitati derivanti da relazioni annuali e al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre a una volta ogni due anni solari la frequenza con cui tali relazioni sono presentate.
(8)Per quanto riguarda il contenuto delle relazioni sulla sua applicazione, la direttiva (UE) 2022/1999 prevede che gli Stati membri includano, se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, sotto forma di tonnellate trasportate o di tonnellate/chilometro. Dato il carattere facoltativo di tale prescrizione, i dati pertinenti non sono raccolti o comunicati in modo uniforme dagli Stati membri. Nel contempo Eurostat fornisce dati chiari e coerenti sul trasporto di merci pericolose su cui la Commissione si basa per redigere la relazione triennale per il Parlamento europeo e il Consiglio. Poiché la Commissione ha già accesso a tali dati, è opportuno sopprimere l’obbligo relativo alla comunicazione del volume totale di merci pericolose trasportate su strada negli Stati membri al fine di ridurre gli oneri amministrativi.
(9)A norma della direttiva (UE) 2022/1999, la Commissione è tenuta altresì a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, una relazione sull’applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni è opportuno prevedere che tale relazione sia trasmessa ogni quattro anni.
(10)A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE, la Commissione è tenuta a pubblicare annualmente un elenco degli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva e gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati necessari alla compilazione di tale elenco. Poiché tali informazioni sono disponibili al pubblico e le parti interessate possono facilmente accedervi presso gli aeroporti, le associazioni aeroportuali o Eurostat, è opportuno, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi, sopprimere tale obbligo di comunicazione e pubblicazione.
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