Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Buone condizioni di lavoro per i conducenti e condizioni commerciali eque per le imprese di trasporto su strada sono di fondamentale importanza per rendere il settore del trasporto su strada efficiente, sicuro e socialmente responsabile, nonché per garantire la non discriminazione e attrarre lavoratori qualificati. È pertanto essenziale che le norme in materia sociale dell’Unione in tale settore siano chiare, proporzionate e adeguate allo scopo, di facile applicazione ed esecuzione, e che siano attuate in modo effettivo e sistematico in tutta l’Unione.

(2)Le norme relative ai periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, alle interruzioni minime e ai periodi di riposo giornalieri e settimanali di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si applicano agli operatori dei servizi di trasporto su strada e ai conducenti, indipendentemente dal fatto che effettuino il trasporto di passeggeri o di merci o che, per quanto riguarda il trasporto di passeggeri, esso sia regolare o occasionale.

(3)Le specificità del settore del trasporto occasionale di passeggeri su strada non sono condivise dal settore del trasporto di merci su strada o dal settore del trasporto regolare di passeggeri su strada. Il trasporto occasionale di passeggeri su strada è caratterizzato da un’elevata stagionalità e da diverse durate dei periodi di guida, nonché da distanze di guida variabili che dipendono dalle attività turistiche svolte dai passeggeri. Deve poter soddisfare, ove possibile, le necessità dei passeggeri, come le richieste non programmate ed estemporanee in termini di ulteriori fermate e modifiche dell’itinerario o dell’orario. Il trasporto occasionale di passeggeri su strada comporta generalmente un tempo di guida inferiore rispetto al trasporto di merci o ai servizi regolari di trasporto effettuati con autobus. Inoltre i conducenti dormono di solito in hotel e viaggiano raramente di notte. D’altro canto, durante l’orario di lavoro, i conducenti possono dover svolgere alcune attività aggiuntive, spesso derivanti dalle interazioni con i passeggeri.

(4)La valutazione ex post del regolamento (CE) n. 561/2006 ha concluso che alcune delle norme uniformi relative alle interruzioni minime e ai periodi di riposo non sono adatte alle specificità dei servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada. Ulteriori valutazioni effettuate dalla Commissione a tale riguardo hanno dimostrato che alcuni obblighi del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di interruzioni e periodi di riposo giornalieri e settimanali sono inadeguati e impraticabili per i conducenti e gli operatori che effettuano servizi di trasporto occasionale di passeggeri su strada, in quanto hanno un impatto negativo sulla capacità di organizzare servizi occasionali di trasporto passeggeri efficienti e di elevata qualità, sulle condizioni di lavoro dei conducenti e, di conseguenza, sulla sicurezza stradale.

(5)È pertanto opportuno adattare gli obblighi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo per adeguarli ai requisiti specifici dei servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada. È inoltre opportuno allineare le norme applicabili ai servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada a livello nazionale e internazionale.

(6)Norme più flessibili sulla programmazione delle interruzioni e dei periodi di riposo dei conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada non dovrebbero in alcun modo compromettere la sicurezza dei conducenti o la sicurezza stradale, aumentare il livello di stanchezza dei conducenti o comportare un peggioramento delle condizioni di lavoro. Tale flessibilità non dovrebbe pertanto modificare le attuali norme sulle interruzioni minime totali, sui periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, sul periodo di guida massimo quindicinale e sull’orario di lavoro massimo in conformità della normativa applicabile, compresa la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)Al fine di garantire una definizione uniforme di servizio occasionale di trasporto passeggeri, è necessario chiarire che la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disciplina sia i servizi nazionali sia quelli internazionali. È inoltre opportuno aggiornare la definizione di servizio regolare passeggeri affinché faccia riferimento al regolamento (CE) n. 1073/2009, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio (6).

(8)Una maggiore flessibilità nella programmazione delle interruzioni per i conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada non dovrebbe in alcun modo comportare maggiore stanchezza o stress per i conducenti. È opportuno garantire che i conducenti effettuino interruzioni della durata minima necessaria per consentire loro di riposare adeguatamente e a sufficienza. È pertanto opportuno fissare una durata minima per ciascuna interruzione. I conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada dovrebbero essere autorizzati a suddividere la loro interruzione obbligatoria in due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, rispettando nel contempo la durata minima totale necessaria dell’interruzione pari a 45 minuti. Tuttavia, una maggiore flessibilità nella programmazione di tali interruzioni non dovrebbe impedire ai conducenti di effettuare interruzioni più lunghe rispetto alla durata minima prevista o di effettuare interruzioni aggiuntive.

(9)Per garantire che non si abusi della maggiore flessibilità nella programmazione dei periodi di riposo dei conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada, è essenziale delimitare chiaramente l’ambito di applicazione di tale flessibilità. I conducenti dovrebbero pertanto poter rinviare l’inizio dei loro periodi di riposo giornalieri per un periodo massimo di un’ora nei casi in cui il periodo di guida per tale giorno non abbia superato le sette ore, e dovrebbero poter rinviare l’inizio dei periodi di riposo giornalieri solo quando effettuano singoli servizi occasionali di trasporto passeggeri di durata pari o superiore a sei giorni. Tale flessibilità dovrebbe essere ulteriormente limitata in modo tale da poter ricorrere alla deroga dalle norme sui periodi di riposo una sola volta durante la durata del viaggio, o due volte nel caso di singoli servizi occasionali di trasporto passeggeri di durata pari o superiore a otto giorni. Il ricorso a tale deroga non incide sull’ultima ora di inizio di un periodo di riposo settimanale. Ai fini di un’applicazione efficace ed efficiente, fino a quando non sarà disponibile un foglio di viaggio digitale, è opportuno utilizzare una copia del foglio di viaggio in formato cartaceo o elettronico, in aggiunta alle registrazioni del tachigrafo.

(10)Le verifiche da parte delle autorità nazionali competenti del rispetto delle disposizioni del presente regolamento in materia di interruzioni e periodi di riposo saranno sostenute, se del caso, dall’Autorità europea del lavoro (ELA).

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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