IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi guida: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.
(2)Il patto di stabilità e crescita che, nella sua versione iniziale, era composto dai regolamenti (CE) n. 1466/97 (3) e (CE) n. 1467/97 (4) del Consiglio, nonché dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 (5), si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.
(3)Il quadro di governance di bilancio fa parte del semestre europeo, che comprende anche il coordinamento e la sorveglianza delle più ampie politiche economiche e occupazionali degli Stati membri in conformità degli articoli 121 e 148 TFUE, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché le relative raccomandazioni specifiche per paese.
(4)La partecipazione dei parlamenti nazionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi pertinenti nel semestre europeo è fondamentale al fine di garantire la titolarità nazionale delle politiche economiche e di bilancio nonché la definizione di politiche trasparenti e inclusive.
(5)È opportuno adattare il quadro di governance economica dell’Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio e del debito pubblico, nonché delle sfide economiche e di altre vulnerabilità tra gli Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell’attenuare le conseguenze economiche e sociali della crisi causata dalla pandemia, ma ha determinato un aumento significativo degli indici relativi al rapporto tra debito pubblico e PIL e tra debito privato e PIL, sottolineando l’importanza di far scendere tali indici e i disavanzi a livelli prudenti in modo graduale, realistico, duraturo e favorevole alla crescita, di garantire un margine di manovra per politiche anticicliche e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell’Unione, affinché quest’ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, quali la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la garanzia della sicurezza energetica, il sostegno all’autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e della convergenza duratura e l’attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.
(6)Il quadro di governance economica dell’Unione dovrebbe promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto delle relative sfide economiche e in termini di debito pubblico e consentendo la definizione di percorsi di bilancio pluriennali specifiche per paese, garantendo nel contempo un’efficace sorveglianza multilaterale e rispettando il principio della parità di trattamento.
(7)È necessario garantire un livello adeguato di investimenti pubblici per conseguire i principali obiettivi della riforma del quadro di governance economica stabilita nel presente regolamento nonché per rispondere alle priorità attuali e future dell’Unione. L’attuazione di strumenti di finanziamento quali i fondi della politica di coesione, che attualmente comprendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il Fondo per una transizione giusta (JTF) istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (10) o a titolo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (11), potrebbe fornire insegnamenti utili per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli investimenti e delle politiche occupazionali e per qualsiasi strumento di investimento dell’Unione che affronti le priorità comuni dell’Unione.
(8)La procedura di sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafi 2, 3 e 4, e all’articolo 148, paragrafo 4, TFUE dovrebbe monitorare tutti gli aspetti dell’andamento dell’economia e dell’occupazione in ciascuno Stato membro e nell’Unione nel suo complesso. Ciò comprende l’individuazione degli squilibri macroeconomici nonché la prevenzione e la correzione degli squilibri eccessivi di cui rispettivamente ai regolamenti (UE) n. 1174/2011 (12) e (UE) n. 1176/2011 (13) del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del monitoraggio di tale andamento dell’economia e dell’occupazione, è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni sotto forma di piani strutturali di bilancio di medio termine relativi a un periodo di quattro o cinque anni, a seconda della normale durata della legislatura dello Stato membro interessato. Nell’ambito della sua analisi integrata dell’occupazione e degli sviluppi sociali nel contesto del semestre europeo, la Commissione valuta i rischi verso l’alto per la convergenza sociale negli Stati membri e monitora i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali sulla base del quadro di valutazione della situazione sociale e dei principi del quadro di convergenza sociale.
(9)È opportuno stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione, l’approvazione e il monitoraggio dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, al fine di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri, così come la resilienza attraverso riforme e investimenti, compresi quelli che contribuiscono alle priorità comuni dell’Unione, e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
(10)I piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine dovrebbero raggruppare la politica di bilancio, le riforme strutturali e gli investimenti di ciascuno Stato membro. Tali piani dovrebbero costituire la pietra angolare del quadro di governance economica dell’Unione. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine che definisca il suo percorso di bilancio nonché riforme e investimenti pubblici prioritari che, nell’insieme, garantiscano una riduzione duratura e graduale del debito e una crescita sostenibile e inclusiva, evitando una politica di bilancio prociclica. Tali piani dovrebbero inoltre includere riforme e investimenti di più ampia portata, anche relativi alle priorità comuni dell’Unione, segnatamente: la transizione verde, compresi il Green Deal europeo e la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 conformemente al regolamento (UE) 2021/1119 e mediante l’attuazione dei piani nazionali per l’energia e il clima presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); la transizione digitale che comprende il programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); la resilienza sociale ed economica e l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, inclusi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030; la sicurezza energetica; e, se del caso, lo sviluppo di capacità di difesa, compresa la bussola strategica per la sicurezza e la difesa, o i successivi atti dell’Unione riguardanti tali priorità. Durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), in sede di elaborazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine si dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
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