IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Nella comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 intitolata «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» si annunciava la revisione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di migliorarne l’efficacia, estenderne i benefici al settore privato e promuovere identità digitali affidabili per tutti gli europei.
(2)Nelle sue conclusioni dell’1-2 ottobre 2020, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di proporre lo sviluppo di un quadro a livello dell’UE per l’identificazione elettronica pubblica e sicura, ivi incluse le firme digitali interoperabili, che garantisca alle persone il controllo della loro identità e dei loro dati online e consenta l’accesso a servizi digitali pubblici, privati e transfrontalieri.
(3)Il programma strategico per il decennio digitale 2030, istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), stabilisce le finalità e gli obiettivi digitali di un quadro dell’Unione che dovrebbero condurre entro il 2030 a un’ampia diffusione di un’identità digitale affidabile, volontaria e controllata dagli utenti che sia riconosciuta in tutta l’Unione e consenta a ciascun utente di controllare i propri dati nelle interazioni online.
(4)La «dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale», proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (6) («dichiarazione»), sottolinea il diritto di ogni persona di avere accesso a tecnologie, prodotti e servizi digitali che siano sicuri e protetti e tutelino la vita privata fin dalla progettazione. Ciò include la garanzia che a tutte le persone che vivono nell’Unione sia offerta un’identità digitale accessibile, sicura e affidabile che dia accesso a un’ampia gamma di servizi online e offline, protetti contro i rischi di cibersicurezza e la criminalità informatica, anche per quanto riguarda le violazioni dei dati e i furti o le manipolazioni dell’identità. La dichiarazione stabilisce inoltre che ogni persona ha diritto alla protezione dei propri dati personali. Tale diritto comprende il controllo su come i dati sono utilizzati e con chi sono condivisi.
(5)I cittadini e i residenti dell’Unione dovrebbero avere il diritto a un’identità digitale che sia sotto il loro controllo esclusivo e che consenta loro di esercitare i propri diritti nell’ambiente digitale e di partecipare all’economia digitale. Per conseguire tale obiettivo è opportuno istituire un quadro europeo relativo a un’identità digitale che consenta ai cittadini e ai residenti dell’Unione di accedere a servizi pubblici e privati online e offline in tutta l’Unione.
(6)Un quadro armonizzato relativo all’identità digitale contribuirebbe alla creazione di un’Unione più integrata dal punto di vista digitale, riducendo gli ostacoli digitali tra gli Stati membri e consentendo ai cittadini e ai residenti dell’Unione di godere dei vantaggi della digitalizzazione, aumentando nel contempo la trasparenza e la protezione dei loro diritti.
(7)Un approccio maggiormente armonizzato all’identificazione elettronica dovrebbe ridurre i rischi e i costi dell’attuale frammentazione dovuta all’uso di soluzioni nazionali divergenti oppure, in alcuni Stati membri, all’assenza di tali soluzioni di identificazione elettronica. Un tale approccio dovrebbe rafforzare il mercato interno consentendo ai cittadini e ai residenti dell’Unione, quali definiti dalle legislazioni nazionali, e alle imprese di identificarsi e di fornire un’autenticazione della propria identità online e offline in modo sicuro, affidabile, di facile utilizzo, pratico, accessibile e armonizzato in tutta l’Unione. Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe fornire alle persone fisiche e giuridiche di tutta l’Unione un mezzo di identificazione elettronica armonizzato che consenta l’autenticazione e la condivisione dei dati collegati alla loro identità. Tutti dovrebbero poter accedere a servizi pubblici e privati in modo sicuro, sulla base di un ecosistema migliorato per i servizi fiduciari e su prove dell’identità e attestati elettronici di attributi verificati, come qualifiche accademiche, compresi diplomi universitari o altri titoli di studio o qualifiche professionali. Il quadro europeo relativo a un’identità digitale è inteso consentire il passaggio dalla dipendenza esclusiva da soluzioni di identità digitale nazionali alla fornitura di attestati elettronici di attributi validi e legalmente riconosciuti in tutta l’Unione. I fornitori di attestati elettronici di attributi dovrebbero beneficiare di un insieme di norme chiaro e uniforme, mentre le amministrazioni pubbliche dovrebbero potersi avvalere di documenti elettronici in un formato prestabilito.
(8)Vari Stati membri hanno attuato e utilizzano mezzi di identificazione elettronica che sono accettati dai prestatori di servizi nell’Unione. Inoltre sono stati effettuati investimenti in soluzioni sia nazionali che transfrontaliere sulla base del regolamento (UE) n. 910/2014, compresa l’interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi di tale regolamento. Al fine di garantire la complementarità e una rapida adozione dei portafogli europei di identità digitale da parte degli attuali utenti di mezzi di identificazione elettronica notificati e di ridurre al minimo l’impatto sui prestatori di servizi esistenti, i portafogli europei di identità digitale dovrebbero trarre vantaggio dall’esperienza acquisita con i mezzi di identificazione elettronica esistenti e dall’infrastruttura dei regimi di identificazione elettronica notificati utilizzati a livello dell’Unione e nazionale.
(9)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) si applicano a tutte le attività di trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Anche le soluzioni nell’ambito del quadro di interoperabilità di cui al presente regolamento sono conformi a tali norme. La normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati stabilisce principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e il principio di limitazione delle finalità, e obblighi in materia, ad esempio la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
(10)Al fine di sostenere la competitività delle imprese dell’Unione, i prestatori di servizi sia online che offline dovrebbero potersi avvalere di soluzioni di identità digitale riconosciute in tutta l’Unione, indipendentemente dallo Stato membro in cui tali soluzioni sono fornite, traendo in tal modo vantaggio da un approccio armonizzato a livello dell’Unione in materia di fiducia, sicurezza e interoperabilità. Sia gli utenti che i prestatori di servizi dovrebbero poter beneficiare in tutta l’Unione dello stesso valore giuridico conferito agli attestati elettronici di attributi. Un quadro armonizzato in materia di identità digitale ha l’obiettivo di creare valore economico fornendo un accesso più agevole a beni e servizi e riducendo in modo significativo i costi operativi legati alle procedure di identificazione e autenticazione elettroniche, ad esempio durante l’onboarding (acquisizione) di nuovi clienti, riducendo il rischio di reati informatici, quali furto di identità, furto di dati e frodi online, così da favorire guadagni in termini di efficienza e promuovere la trasformazione digitale sicura delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) dell’Unione.
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