IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2)L’Unione dovrebbe garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri e una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire a tali cittadini di paesi terzi diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell’Unione.
(3)L’istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo contribuirà alla semplificazione e all’armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri.
(4)Al fine di permettere il primo ingresso nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare un permesso unico o, se rilasciano permessi unici solo dopo l’ingresso, un visto. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare tali permessi unici o visti in maniera tempestiva.
(5)È opportuno fissare una serie di norme nella presente direttiva che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, tenendo conto del normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente, equa e non discriminatoria, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto entro un lasso di tempo ragionevole.
(6)Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 a Göteborg, stabilisce una serie di principi che fungono da guida per garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, nonché protezione e inclusione sociali. La revisione della direttiva 2011/98/UE fa parte del pacchetto di misure sulle competenze e sui talenti proposto a seguito della comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 su un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo. Tale revisione è inoltre uno degli elementi della comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 sul piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.
(7)Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la competenza degli Stati membri a stabilire i requisiti per il rilascio di un permesso unico a scopo lavorativo. La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri conformemente all’articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Su questa base, gli Stati membri dovrebbero poter giudicare inammissibile o respingere una domanda di permesso unico.
(8)La presente direttiva dovrebbe contemplare i contratti e i rapporti di lavoro tra cittadini di paesi terzi e datori di lavoro. Qualora il diritto nazionale di uno Stato membro consenta l’ammissione di cittadini di paesi terzi tramite agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un rapporto di lavoro con il lavoratore, tali cittadini di paesi terzi non dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Tutte le disposizioni della presente direttiva concernenti i datori di lavoro dovrebbero applicarsi anche a dette agenzie.
(9)La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati. Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente in uno Stato membro e sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall’applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(10)I cittadini di paesi terzi che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esclusione del Capo III, che dovrebbe applicarsi se, conformemente al diritto nazionale, i suddetti cittadini sono autorizzati a lavorare ed effettivamente lavorano o hanno lavorato.
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