IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione s’impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. L’ambiente, in senso ampio, dovrebbe essere protetto come enunciato all’articolo 3, paragrafo 3, TUE e all’articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali, fra cui aria, acqua, suolo, ecosistemi, compresi i servizi e le funzioni ecosistemici, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat, e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.
(2)A norma dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la politica dell’Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Tale politica deve essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Dato che la criminalità ambientale incide anche sui diritti fondamentali, la lotta contro la criminalità ambientale a livello dell’Unione è cruciale per garantire la tutela di tali diritti.
(3)L’aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l’efficacia del suo diritto ambientale, continua a destare preoccupazione nell’Unione. Tali reati si stanno diffondendo in misura crescente oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi. Tali reati rappresentano una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace, cosa che spesso richiede un’efficace cooperazione transfrontaliera.
(4)La norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della legislazione ambientale settoriale non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente. Tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che corrispondano alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all’uso delle sanzioni amministrative. La complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente.
(5)È opportuno rivedere l’elenco dei reati ambientali di cui alla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell’Unione. Le sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l’effetto deterrente e dovrebbe essere migliorata l’efficacia dell’accertamento, dell’indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali.
(6)Gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente determinate condotte illecite, definire con maggiore precisione i reati pertinenti e armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione.
(7)L’inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana di una condotta attiva. Pertanto, la definizione di reati a norma della presente direttiva dovrebbe comprendere sia le azioni che le omissioni, ove applicabile.
(8)Gli Stati membri dovrebbero prevedere nel diritto nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell’Unione prevede una serie esaustiva di norme sull’azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/2009 (4) e (CE) n. 1005/2008 (5) del Consiglio qualora avvengano violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all’ambiente marino. In base a tali serie di norme, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare sanzioni amministrative o penali, o entrambi. In linea con le comunicazioni della Commissione dell’11 dicembre 2019«Il Green Deal europeo» e del 20 maggio 2020«Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita», alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 dovrebbero essere considerati reati.
(9)Perché una condotta costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, tale azione dovrebbe essere illecita. Perché una condotta sia illecita, dovrebbe violare il diritto dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, indipendentemente dalla base giuridica di tale diritto dell’Unione, incluso per esempio l’articolo 91, 114, 168 o 192 TFUE, o dovrebbe violare le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative di uno Stato membro, o le decisioni adottate da un’autorità competente di uno Stato membro, che attuano tale diritto dell’Unione. La presente direttiva dovrebbe specificare quali condotte illecite sono atte a costituire reato e, se del caso, stabilire una soglia quantitativa o qualitativa che è necessario superare affinché tale condotta costituisca reato. Tale condotta dovrebbe costituire reato se è intenzionale e, in alcuni casi, anche se commessa quanto meno per grave negligenza. In particolare, la condotta illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all’ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l’ambiente dovrebbe costituire anch’essa reato se commessa quanto meno per grave negligenza. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme più rigorose in materia di diritto penale.
(10)Una condotta dovrebbe essere illecita anche se si verifica su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente dello Stato membro, quando l’autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre il possesso di tale autorizzazione non dovrebbe impedire che il titolare sia considerato penalmente responsabile qualora l’autorizzazione violi manifestamente i pertinenti requisiti giuridici sostanziali. L’espressione «in manifesta violazione dei pertinenti requisiti giuridici sostanziali» dovrebbe essere interpretata come riferita a una violazione manifesta e rilevante di pertinenti requisiti giuridici sostanziali e non è intesa a comprendere violazioni dei requisiti procedurali o di elementi minori dell’autorizzazione, o a trasferire l’obbligo di garantire che le autorizzazioni siano legali dalle autorità competenti agli operatori. Inoltre, qualora sia richiesta un’autorizzazione, il fatto che l’autorizzazione sia legale non esclude procedimenti penali nei confronti del titolare dell’autorizzazione se quest’ultimo non rispetta tutti gli obblighi di autorizzazione da essa previsti o altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall’autorizzazione.
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